Speciale Bilancio 2022: la correzione degli errori non rilevanti
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365A seguito delle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni fiscali (D.L. 73/2022), prima, e dalla Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), poi, si ritiene particolarmente rilevante approfondire la disciplina contabile e fiscale prevista in materia di correzione degli errori non rilevanti.
Di seguito si propongono alcuni schemi di sintesi utili a comprendere meglio il tema.
Aspetti definitori | |
“Errore” | Come chiarisce il principio contabile Oic 29, il redattore di bilancio commette un “errore” se, pur avendo a disposizione i dati e le informazioni necessari, applica in maniera impropria i principi contabili. Si pensi, quindi, ad un errore di calcolo, oppure ad un’errata rappresentazione dei fatti, o, ancora, alle forme di negligenza nella raccolta dei dati. Non può parlarsi, invece, di errore, nel caso in cui, ad esempio, si renda necessario modificare le stime in precedenza fatte sulla base dei dati disponibili. |
“Errore rilevante” | Un errore è rilevante se, da solo o insieme ad altri, è in grado di influenzare le decisioni del lettore del bilancio. Non esiste, quindi, una soglia “quantitativa” ma si rende necessario valutare le circostanze. In alcuni casi l’errore può essere tale da rendere nulla o annullabile la delibera di approvazione del bilancio; si tratta, tuttavia, di casi non oggetto di esame da parte del principio contabile Oic 29. |
“Errore non rilevante” | Questi errori possono essere individuati per differenza, tutte le volte in cui non risulta configurarsi un “errore rilevante”. |
La correzione di un “errore non rilevante” deve essere contabilizzata nel conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore.
Il principio contabile, inoltre, non richiede alcuna specifica indicazione in Nota integrativa in caso di errore non rilevante.
Le novità | |
Il Decreto Semplificazioni fiscali | Dal periodo in corso al 22.06.2022, ai soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata è riconosciuta la rilevanza anche fiscale dei criteri di imputazione temporale in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. Questa disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa. |
La Legge di bilancio 2023 | L’ambito di applicazione della nuova disposizione è stato limitato ai soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. |
Alla luce del quadro appena delineato, dunque, potrebbero verificarsi le seguenti situazioni.
I casi e le soluzioni | |
Casi in cui non trova applicazione il principio di derivazione rafforzata (es. microimprese che non hanno optato per la redazione del bilancio ordinario, oppure società di persone non interamente partecipate da società di capitali) | Restano applicabili i precedenti chiarimenti resi dalla circolare 31/E/2013 ragion per cui il contribuente, ai fini fiscali, dovrà: 1. operare una variazione in aumento o in diminuzione nell’esercizio di correzione dell’errore per “sterilizzare” il componente negativo o positivo di reddito rilevato 2. trasmettere una dichiarazione integrativa relativa all’anno cui si riferisce l’errore per poter dedurre il componente negativo o assoggettare a tassazione quello positivo non correttamente all’epoca rilevato. |
Casi in cui trova applicazione il principio di derivazione rafforzata ma la società non è soggetta a revisione | |
Casi in cui trova applicazione il principio di derivazione rafforzata e la società è soggetta a revisione | La correzione dell’errore assume rilievo fiscale nell’anno in cui è effettuata. Non è quindi necessario presentare alcuna dichiarazione integrativa. |
L’esempio
Si ipotizzi che una società non abbia rilevato nel 2020 un costo, ragion per cui il debito verso un fornitore iscritto in bilancio risulta di importo inferiore rispetto a quello effettivo.
La società si accorge dell’errore nel dicembre 2022. Alla stessa data dovrà quindi effettuare la seguente rilevazione contabile:
Sopravvenienza passiva (CE) | a | Debiti vs/fornitori (SP) |
Dal punto di vista fiscale, potrebbero prospettarsi queste due situazioni:
- se la società non applica il principio di derivazione rafforzata, oppure, pur applicandolo, non sottopone il bilancio a revisione legale dei conti, deve considerare la sopravvenienza attiva indeducibile nel 2022 (con una variazione fiscale in aumento in dichiarazione) e presentare una dichiarazione integrativa a favore per l’anno 2020 al fine di poter dedurre il costo;
- se la società applica il principio di derivazione rafforzata e sottopone il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, può considerare la sopravvenienza passiva fiscalmente rilevante nel 2022.