16 Giugno 2022

Speciale Telefisco 2022: le risposte dell’Agenzia delle entrate in materia di Patent Box

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

In occasione dell’incontro della stampa specializzata “Speciale Telefisco” tenutosi ieri in diretta streaming, l’Agenzia delle entrate ha reso alcune risposte in materia di nuovo regime Patent Box introdotto dall’articolo 6 D.L. 146/2021 e reso operativo dal provvedimento del direttore dell’AdE n. 48243/2022 (di seguito “provvedimento attuativo”).

I temi affrontati dalle Entrate riguardano:

  • l’esercizio dell’opzione Patent Box su beni immateriali che presentano un vincolo di complementarietà con beni agevolati nel previgente regime;
  • il momento temporale rilevante ai fini dell’applicazione del nuovo regime Patent Box in caso di brevetti industriali;
  • la sorte delle perdite del vecchio regime Patent Box;
  • l’eventuale validità della documentazione idonea prevista nel nuovo regime Patent Box ai fini dei controlli in materia di credito d’imposta R&S.

Sul fronte dell’applicabilità del vecchio Patent Box a beni immateriali agevolabili collegati da un vincolo di complementarietà con intangibles ammessi alla previgente disciplina, l’Amministrazione finanziaria ha confermato quanto già espresso al punto 12.5 del provvedimento attuativo: “I contribuenti non possono esercitare l’opzione PB, neanche relativamente a beni complementari, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 28 dicembre 2021”.

Dunque dal periodo d’imposta in corso al 28.12.2021 è preclusa ai contribuenti l’opzione per il vecchio regime anche in relazione a beni tutelati giuridicamente che presentino un vincolo di complementarietà con beni agevolati sotto la previgente disciplina.

Per tali nuovi beni sarà possibile optare unicamente per la nuova disciplina agevolativa con l’inevitabile coesistenza tra vecchio regime, in corso fino al termine del quinquennio di validità dell’opzione, e nuovo regime sui beni complementari.

Per quanto concerne l’individuazione del dies a quo rilevante ai fini della nuova agevolazione nel caso della creazione di brevetti industriali, resta confermata l’esclusiva rilevanza della data di concessione del titolo di privativa da parte dei competenti Uffici tramite rilascio dell’attestato di brevetto per invenzione industriale.

Come espressamente previsto al punto 5.3 del provvedimento attuativo, nell’applicazione del meccanismo premiale (c.d. recapture ottennale) non sono ricomprese tra le attività rilevanti quelle che hanno concorso alla formazione del numeratore del nexus ratio di cui alla previgente disciplina Patent Box.

In tema di gestione delle perdite del previgente regime Patent Box, l’Agenzia delle entrate ne ha escluso ogni valenza nel nuovo regime.

L’ultima risposta riguarda, infine, la cumulabilità tra nuovo Patent Box e credito d’imposta R&S&I&D di cui all’articolo 1, commi 198-206, L. 160/2019, nonché le possibili interessenze a livello di oneri documentali.

Le rilevanti analogie tra attività eleggibili al credito d’imposta e attività di sviluppo e accrescimento di beni immateriali quali software protetto da copyright, brevetti industriali e disegni e modelli giuridicamente tutelati, potrebbero indurre il contribuente a ritenere che la documentazione idonea prevista dall’articolo 6, comma 6, D.L. 146/2021 e predisposta conformemente alle indicazioni contenute al punto 7 e seguenti del provvedimento attuativo, ai fini di beneficiare della c.d. penalty protection, possa assumere rilievo anche in materia dei controlli R&S.

La predisposizione di idonea documentazione permette infatti, nel regime Patent Box, la disapplicazione, in caso di contestazioni, della sanzione per infedele dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997.

L’attivazione della penalty protection richiede la compilazione, nel modello Redditi di esercizio dell’opzione per il nuovo regime, della casella 2 del rigo OP21 denominata “possesso documentazione”.

Secondo l’Agenzia delle entrate l’estensione dell’esimente sanzionatoria è preclusa ad altre fattispecie in virtù dell’espresso rimando dell’articolo 6, comma 6, D.L. 146/2021, ai soggetti titolari di reddito d’impresa di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo che hanno optato per il nuovo regime Patent Box e nel rispetto del principio di legalità del sistema sanzionatorio.

Appare comunque evidente come sussistano ad oggi molteplici dubbi interpretativi sul nuovo regime Patent Box, alcuni dei quali efficacemente esaminati nella recentissima circolare Assonime 19/2022 nella quale si preannuncia l’emanazione di una prossima circolare dell’Agenzia delle entrate sulle residuali problematiche applicative.