15 Dicembre 2020

Spese a favore di terzi e detrazione Iva

di Roberto Curcu
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La scheda di FISCOPRATICO

Come noto, l’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni è detraibile qualora sia “inerente”, cioè correlata allo svolgimento di una attività economica; inoltre, anche in presenza di tale nesso, la detrazione è consentita qualora l’attività economica sia assoggettata ad Iva, posto che lo svolgimento di attività o di operazioni esenti o escluse da Iva non dà, in genere, diritto alla detrazione dell’Iva.

La inerenza di una spesa ad una attività soggetta ad Iva può essere diretta o indiretta: quella diretta si manifesta quando vi sia un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle, che conferiscono il diritto a detrazione. Quella indiretta, invece, si manifesta qualora i costi facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce. Spese di tal genere presentano infatti un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo.

Capita talvolta che il soggetto passivo Iva sostenga delle spese nel proprio interesse, ma grazie alle quali trovano dei benefici anche dei terzi; a tale riguardo ci si domanda se il soggetto passivo possa detrarre integralmente l’Iva, e/o se debba liquidare l’Iva su un corrispettivo teorico relativo alla cessione gratuita dei beni o l’erogazione gratuita dei servizi. La normativa Iva, infatti, dispone che sono da assoggettare ad Iva le cessioni gratuite di beni e le prestazioni di servizi gratuite, effettuate per il proprio uso privato o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa”.

Nel caso di spese sostenute per il proprio interesse, ma per le quali anche soggetti terzi possono trovare beneficio, ci si domanda se sia necessario che il soggetto passivo riaddebiti ai terzi una parte di tali spese, assoggettando ad Iva il corrispettivo, o se l’Iva su questo “vantaggio privato” debba comunque venire assolta, alla stregua di una cessione gratuita o di una prestazione di servizio gratuita.

Del caso si era occupata la Corte di Giustizia nel caso C-371/07, nell’ambito del quale il Fisco danese pretendeva che una impresa farmaceutica addebitasse l’Iva sul “valore normale” di pasti offerti a dipendenti, clienti ed agenti, in occasione di meeting lavorativi.

In tale causa, la Corte valutò come ci fosse un preminente interesse del soggetto passivo nell’organizzazione dei pasti (in particolare organizzare al meglio la riuscita dei meeting, riducendo le interruzioni necessarie per i pasti), a fronte di un vantaggio dei partecipanti molto limitato, posto che potevano mangiare solo ciò che aveva previsto il soggetto passivo Iva (trattavasi, in particolare, di buffet), nel tempo, nel luogo e con la compagnia stabilita dallo stesso. In tale caso, la Corte ritenne che nessun addebito era richiesto per liquidare l’Iva sul “valore normale” del vantaggio ricevuto dagli ospiti.

Analogamente, la Corte di Giustizia ritenne, in due sentenze molto distanti temporalmente tra di loro (C-258/95 e C-124/12), che nessun addebito è richiesto dal datore di lavoro che ritenga di sostenere delle spese di trasporto per portare i propri dipendenti, o quelli di società terze distaccati, da dei punti di raccolta al luogo dove gli stessi devono svolgere le proprie mansioni lavorative a favore dell’impresa.

Anche in tale caso, sussistendo un interesse dell’impresa, preminente rispetto al vantaggio ottenuto dai lavoratori, nessun addebito è richiesto.

Dopo tali sentenze, che negavano di fatto la possibilità di chiedere la liquidazione dell’Iva su cessioni o prestazioni gratuite effettuate nei confronti di terzi, quando le spese sostenute dal soggetto passivo vanno anche a loro vantaggio, ci si poteva interrogare se potesse essere limitato il diritto alla detrazione a monte, sull’Iva gravante tali spese. La questione, è stata risolta dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-405/19, pubblicata lo scorso ottobre.

In tale causa, una impresa costruiva dei fabbricati su terreni originariamente appartenenti a terzi, e con la cessione dei fabbricati, effettuata dall’impresa, si perfezionavano anche delle cessioni di quote indivise del terreno, che erano rimaste di proprietà dei terzi e che quindi da questi venivano cedute. La causa instaurata dalla società contro la propria amministrazione finanziaria ha ad oggetto la piena detraibilità delle spese amministrative, di pubblicità e di intermediazione sostenute per porre in essere tali vendite.

A tale riguardo, la Corte distingue le spese tra quelle direttamente correlate alle operazioni attive, e quelle invece correlate solo in modo indiretto, e che quindi costituiscono spese generali del soggetto passivo.

Per quanto riguarda le spese generali, la Corte statuisce che “una volta accertata l’esistenza di un nesso diretto e immediato tra i servizi prestati al soggetto passivo e l’attività economica di quest’ultimo, la circostanza che detti servizi vadano a vantaggio anche di un terzo non può giustificare il fatto che il diritto a detrazione corrispondente a tali servizi sia negato al soggetto passivo,  a condizione, tuttavia, che il vantaggio che il terzo trae da tale prestazione di servizi sia accessorio rispetto alle esigenze del soggetto passivo”.

Per quanto riguarda invece le spese imputabili a ben determinati atti, la Corte chiarisce che, evidentemente, se la correlazione di tali spese non è con atti posti in essere dal soggetto passivo, ma con quelli posti in essere da soggetti terzi, il principio dell’inerenza e la conseguente detraibilità dell’Iva verrebbero meno.

Per capire se una spesa possa essere correlata ad atti posti in essere da terzi anziché riferiti alle operazioni del soggetto passivo, può essere preso in considerazione anche il fatto che esista potenzialmente la possibilità di riaddebitare al terzo una parte delle spese sostenute.