20 Marzo 2018

Spese per badanti doppiamente agevolate

di Alessandro Bonuzzi
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Le spese sostenute per le cosiddette badanti beneficiano di una doppia agevolazione sotto il profilo fiscale. Infatti, tali oneri sono rilevanti:

  • sia come costo deducibile dal reddito complessivo;
  • sia come onere detraibile dall’Irpef.

Le due forme di risparmio fiscale sono cumulabili per espressa indicazione di legge, anche se non con riferimento alla medesima quota parte di spesa. Si analizzano qui di seguito le relative discipline normative.

 

Deducibilità della spesa

Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, ultimo periodo, del Tuir, sono deducibili dal reddito imponibile Irpef i contributi previdenziali obbligatori – per la sola quota rimasta effettivamente a carico – versati per gli addetti all’assistenza personale o familiare.

L’importo massimo di contributi versati sui quali è riconosciuta l’agevolazione è pari a euro 1.549,37. La deduzione compete solo al titolare del contratto di lavoro.

La somma che può essere portata in deduzione è quella effettivamente pagata nel corso dell’anno, a prescindere dal trimestre al quale i contributi si riferiscono. Pertanto, ad esempio, chi paga la rata l’ultimo giorno di scadenza, ossia il 10 gennaio, può detrarla nell’anno fiscale di pagamento, anche se si riferisce all’anno precedente.

Detraibilità dall’Irpef

L’articolo 15, comma 1, lettera i-septies, del Tuir stabilisce che per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale:

  • propria o
  • di uno o più familiari anche se non fiscalmente a carico,

spetta la detrazione nella misura del 19% calcolata su un ammontare massimo di euro 2.100 (tale limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l’assistenza):

  • nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
  • se il reddito complessivo non supera euro 40.000. Si noti che nel limite di reddito di euro 40.000 deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o sono incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività:

  • assumere alimenti;
  • espletare le funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;
  • deambulare;
  • indossare indumenti.

Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da apposita certificazione medica.

Infine, la detrazione spetta:

  • anche se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo;
  • al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza.

Conclusione

Dall’analisi delle due fattispecie agevolative deriva che la cumulabilità delle stesse può trovare applicazione solo laddove il soggetto che sostiene la spesa è anche il soggetto titolare del contratto di lavoro (datore di lavoro), giacché quest’ultima condizione è dirimente al fine di poter beneficiare della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori.

 

La dichiarazione delle persone fisiche e il modello 730