7 Agosto 2017

Spese di rappresentanza “più” deducibili

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Con la soppressione dell’area straordinaria del conto economico si incrementa il plafond delle spese di rappresentanza deducibili, poiché i componenti straordinari positivi di reddito sono collocati in gran parte nella voce A.5 del conto economico. È bene ricordare, in linea generale, che le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità, disciplinati nello specifico dal decreto 19.11.2008 che definisce tali quelle spese, semprechè effettivamente documentate, sostenute per l’erogazione di beni e servizi:

  • a titolo gratuito;
  • aventi finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
  • con criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, sia pure in via potenziale, benefici economici per l’impresa o che comunque siano coerenti con le pratiche commerciali di settore.

A titolo indicativo, il citato decreto contiene alcuni esempi di spese che si qualificano di rappresentanza, tra cui:

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