21 Febbraio 2019

Spese di trasferta dei dipendenti: deducibilità in capo all’impresa

di Alessandro Bonuzzi
Scarica in PDF

Nel precedente intervento, in occasione di una risposta fornita dall’Agenzia delle entrate lo scorso 31 gennaio, è stato analizzato il regime applicabile, nell’ambito della determinazione del reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini dell’Irpef, ai rimborsi delle spese sostenute dai dipendenti in trasferta, quindi, tipicamente ai rimborsi delle spese di vitto, alloggio e viaggio.

Ora, per chiudere il cerchio, pare opportuno ripercorre il regime che opera in capo al datore di lavoro nell’ambito della disciplina del reddito d’impresa.

Occorre sempre fare una distinzione in ragione dello spostamento che comporta la trasferta. Infatti, la deducibilità dei costi cambia a seconda che la trasferta si svolga all’interno del comune nel quale il lavoratore ha la propria sede di lavoro oppure preveda la fuoriuscita del dipendente dal territorio comunale.

Nel primo caso, i rimborsi delle spese di vitto e alloggio, attesa la loro imponibilità in capo al dipendente, risultano essere deducibili ai fini della determinazione reddito d’impresa del datore di lavoro. Tuttavia, non si tratta di una deducibilità integrale, giacché opera la limitazione contenuta nell’ultimo periodo dell’articolo 109, comma 5, Tuir, secondo il quale le spese di vitto e alloggio, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95 Tuir, ossia diverse da quelle sostenute da dipendenti in occasione di trasferte al di fuori del comune in cui è ubicata la sede di lavoro, sono deducibili nella misura del 75%, ancorché, si ricorda, tassate integralmente in capo al dipendente.

D’altro canto così si è espressa la circolare 6/E/2009 affermando che “Deve ritenersi, quindi, che le spese relative a somministrazioni di alimenti e bevande ed a prestazioni alberghiere, se sostenute in occasione di trasferte effettuate dal dipendente nell’ambito del territorio comunale, sono deducibili, ai fini delle imposte dirette, nella misura del 75 per cento del loro ammontare”.

Per quanto riguarda le spese per viaggi interni al comune, va ricordato che:

  • i rimborsi di spese di trasporto comprovati da documenti provenienti dal vettore sono deducibili dal datore di lavoro, ancorché detassati in capo al dipendente;
  • i rimborsi chilometrici sono deducibili dall’impresa poiché tassati in capo al dipendente.

Quando la trasferta è extra-comunale, il regime del reddito d’impresa per le spese di vitto e alloggio è disciplinato dall’articolo 95, comma 3, Tuir, secondo cui, qualora il datore di lavoro opti per il metodo analitico, i costi soggiacciono a precisi limiti di deducibilità.

In particolare, i rimborsi possono essere portati in deduzione dal reddito d’impresa nel limite giornaliero di:

  • 180,76 euro, per le trasferte in Italia;
  • 258,23 euro, per le trasferte al di fuori dei confini nazionali.

Se, invece, il datore di lavoro adotta il metodo forfetario, le spese di vitto e alloggio sono interamente deducibili dal reddito d’impresa. Non è prevista, infatti, alcuna limitazione in termini di importi, poiché, semmai l’indennizzo dovesse superare le soglie fissate dall’articolo 51 Tuir, l’eccedenza sarebbe tassata in capo al dipendente.

In caso di utilizzo del metodo misto, il rimborso analitico sconta i limiti di deducibilità di cui all’articolo 95, comma 3, Tuir, mentre l’indennità forfettaria non soggiace ad alcuna limitazione.

Infine, in merito alle spese di viaggio, mentre non si pone alcuna criticità per i rimborsi dei biglietti, che rimangono interamente deducibili, lo stesso non si può dire con riferimento ai rimborsi chilometrici relativi a trasferte extra-comunali.

Questi sono sì deducibili in capo al datore di lavoro ma nei limiti stabiliti dall’ultimo periodo dell’articolo 95, comma 3, Tuir. A tal fine occorre avere riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico previsto dalle tabelle ACI per vetture di potenza non superiore ai 17 cavalli fiscali, se benzina, ovvero 20 cavalli fiscali, se diesel (circolare 326/E/1997).

Il business plan: strumento di pianificazione strategica, valutazione aziendale e risanamento dell’impresa in crisi