Spese di istruzione non universitaria: detrazione Irpef
di Federica FurlaniL’articolo 15, comma 1, Tuir prevede, nell’ambito degli oneri detraibili, due tipologie di spese legate all’istruzione:
- le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali (lett. e);
- le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado (lett. e-bis).
In particolare sono detraibili nella misura del 19%, e nel limite di euro 717 (per il 2017; euro 786 per il 2018 e euro 800 dal 2019) per alunno o studente, le spese relative alla frequenza delle:
- scuole dell’infanzia;
- scuole del primo ciclo di istruzione (elementari e medie);
- scuole secondarie di secondo grado (superiori).
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell’interesse delle persone di cui all’articolo 12 Tuir, ovvero coniuge, figli e altri familiari a carico del contribuente, con l’avvertenza che se il documento è intestato ad uno solo dei genitori, questo dedurrà l’intero importo; se invece è intestato al figlio a carico, la detrazione spetterà ad ogni genitore in parti uguali salvo diversa percentuale di ripartizione da indicarsi sul documento.
Per quanto riguarda la tipologia di spese, rientrano tra gli oneri detraibili sia i costi sostenuti per la frequenza della scuola (tasse di iscrizione e di frequenza; contributi obbligatori; spese sostenute per l’ampliamento dell’offerta formativa deliberate dagli organi di istituto), sia per gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola, per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola. Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola.
Per poter portare in detrazione le spese della mensa scolastica sostenute nel 2017 è necessario documentarla tramite:
- ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento con riportata nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno;
- qualora il pagamento sia stato effettuato in contanti, con altre modalità di pagamento o con l’acquisto di buoni in formato sia cartaceo sia elettronico, sarà necessaria l’attestazione del soggetto che ha ricevuto il pagamento o della scuola che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente.
Per quanto riguarda le spese sostenute per le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza), se le stesse sono pagate alla scuola, non è necessario che il contribuente conservi la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. Nel caso invece in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad es., all’agenzia di viaggio), è necessario richiedere e conservare la relativa delibera scolastica (circolare AdE 7/E/2017).
La detrazione non spetta per le spese relative a:
- l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo;
- il servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione.
Ai fini dichiarativi l’ammontare della spesa detraibile va indicata:
- nel quadro E, rigo E8-E10, con il codice spesa 12, nel caso di presentazione del modello 730/2018;
- nel quadro RP, rigo RP8-RP13, con il codice spesa 12, nel caso di presentazione del modello Redditi PF 2018.
Si precisa infine che la detrazione relativa alle spese di istruzione non universitaria non è cumulabile con quella prevista dall’articolo 15, comma 1, lett. i-octies), Tuir, relativa alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari, senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione (L. 62/2000) finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa.
Tale incumulabilità deve essere riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione in esame non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali. Il contribuente con due figli se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato articolo 15, comma 1, lett. i-octies), Tuir.