17 Giugno 2024

Spese per lavori effettuati e fatturati ante 30.3.2024: condizione poco chiara per sconti e cessioni

di Silvio Rivetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Ad onta degli effetti deflagranti derivanti dalle modifiche apportate alla disciplina delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura, di cui all’articolo 1, comma 5, D.L. 39/2024, il perimetro di applicazione delle nuove norme non pare, in assenza di opportuni chiarimenti, scevro da insicurezze, tanto dal punto di vista oggettivo quanto da quello soggettivo.

Giova ricordare che, per la novella, ai fini della praticabilità delle suddette opzioni, non è più sufficiente il requisito temporale semplice della presentazione, in data antecedente al 17.2.2023, della CILA e della delibera condominiale (o dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per la demo-ricostruzione) per gli interventi superbonus, ovvero del titolo abilitativo per gli interventi no-superbonus, se richiesto dalla legge (valendo altrimenti l’inizio dei lavori o la stipula di accordi di fornitura di beni o servizi in data antecedente al 17.2.2023, come risultante da acconti o da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà); ma è ora richiesto anche l’ulteriore requisito complesso, sia temporale che sostanziale, per cui alla data del 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL. 39/2024) deve figurare il sostenimento di almeno una spesa, documentata da fattura, per “lavori già effettuati”.

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