Spese per servizi infragruppo e rilevanza della certificazione del revisore
di Fabio LanduzziLa sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4813/2018 ha riportato in evidenza un tema già affrontato in alcune circostanze anche dalla giurisprudenza della Cassazione: la rilevanza della relazione del revisore indipendente rispetto alla deduzione fiscale dei costi sostenuti per la prestazione di servizi infragruppo (fattispecie spesso tuttora indicata con il termine, per la verità ormai improprio, di spese di regia).
Il caso trattato nella succitata sentenza, da quanto è possibile trarre dal testo della pronuncia, è abbastanza comune: a seguito di una verifica fiscale l’Agenzia delle Entrate contestava ad una società la deduzione fiscale delle spese sostenute per la fruizione di servizi resi dalla funzione di “Head office” del gruppo di appartenenza, nel presupposto che non fosse stata adeguatamente dimostrata l’”inerenza” di tali spese rispetto all’attività dell’impresa residente.
A prescindere dagli aspetti che, come noto, riguardano il corretto inquadramento del principio di “inerenza” nel sistema del reddito di impresa così come emerge dalla più recente evoluzione giurisprudenziale della Cassazione e che ha, obiettivamente, un rilevante impatto anche sulle vicende simili a quella qui in oggetto, l’interesse che la sentenza in commento suscita riguarda il ruolo ed il valore che il Giudice ha riconosciuto ad una relazione tecnica predisposta da una società di revisione all’uopo incaricata.
In particolare, nel caso di specie la società aveva prodotto un documento – predisposto dalla società di revisione – denominato “Report on Factual Findings of Agreed-upon Procedure to the recharging of corporate costs by Alfa to Beta Srl for the year ending December 31-20xx”.
Tale documento, si legge nel testo della sentenza, riguardava proprio la ripartizione dei costi di management tra le imprese del gruppo internazionale ed è stato ritenuto idoneo “a provare l’effettività dei costi”.
In particolare, il Giudice dell’appello, confermando la sentenza di quello di prime cure, ha ritenuto che “l’attestazione (…) contiene dei dati che nel loro insieme consentono di avere una visione globale ed esaustiva dei dati economici a livello di gruppo” e che attraverso la certificazione prodotta dalla società di revisione si “soddisfa pienamente il principio dell’inerenza e la congruità dei costi”.
Dalla sentenza si evince poi, più nel dettaglio, che la società di revisione, nel documento prodotto nel procedimento, ha compiuto un’analisi dei documenti contabili presso la capogruppo e del metodo di addebito delle somme alle imprese associate, fra cui la società italiana; i revisori hanno pertanto esaminato i costi che hanno concorso alla determinazione dell’addebito, e gli importi addebitati con e senza mark up. Dal lavoro del revisore, chiosa la sentenza in commento, si trae che le procedure concordate per l’addebito delle spese da parte della capogruppo verso la società controllata residente, sono state coerenti agli accordi esistenti, e conformi al contratto di servizi infragruppo in essere.
Va peraltro sottolineato che, in passato, proprio in questa materia, è stata la stessa Amministrazione Finanziaria a sottolineare l’importanza della certificazione rilasciata da una società di revisione (circolare 271/E/1997); infatti, nella citata circolare, dopo avere ricordato l’opportunità di far ricorso alle procedure di accertamento in collaborazione con le Autorità fiscali estere, si afferma che laddove ciò non risulti agevole, “potrà rivelarsi utile ricorrere ad un’apposita certificazione delle società di revisione”.
Infine, come sopra accennato, anche la Corte di Cassazione aveva riconosciuto, più in generale, la rilevanza della relazione di revisione al bilancio d’esercizio.
Nella sentenza n. 6939/2008, nel confermare la deducibilità fiscale dei costi per servizi infragruppo, fra gli altri elementi addotti, figura infatti l’esplicito richiamo ad un sistema di “regolari registrazioni ed effettivi pagamenti (…) risultanti dalla contabilità e riscontrati dalla società di revisione”.
In seguito, anche la Cassazione, n. 5926/2009 – pur richiamando correttamente che la relazione di revisione non può certo limitare il potere di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria – sottolinea che, in ogni caso, tale relazione “costituisce una pronuncia qualificata sulla verità della contabilità e del bilancio”, con la conseguenza che anche l’Amministrazione Finanziaria ne deve tenere conto essendo onerata di dover confutare la sua “forza dimostrativa dei fatti attestati solo mediante prova contraria a carico dell’Ufficio”.
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