27 Gennaio 2018

Spese sulla casa e novità detrazioni. Contabilizzazione dei bonifici

di Viviana Grippo
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La legge di Bilancio 2018 ha differito al 31 dicembre 2018 il termine per fruire della detrazione per tutti gli interventi di riqualificazione energetica. Con tale intervento sono state inoltre previste altre e nuove ipotesi di spese detraibili.

Allo stesso tempo sono state prorogate alla stessa data, ma con riduzione della misura agevolativa al 50% (in luogo della precedente misura del 65%), le agevolazioni per l’acquisto e posa in opera di:

  • finestre e infissi;
  • schermature solari;
  • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili (con importo massimo della detrazione fissato a 30.000 euro);
  • impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe “A”.

Nessuna modifica se non la semplice proroga al 31 dicembre della ormai nota detrazione del 50% per le spese legate agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con mantenimento dell’importo massimo di 96.000 euro per immobile.

Una novità rilevante attiene invece alle attività di monitoraggio relative al risparmio energetico: il legislatore ha difatti che l’Enea, ricevute le comunicazioni dai contribuenti, elabori le stesse e trasmetta apposita relazione sui risultati della propria analisi al Mise, al Mef, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.

Non appare modificata invece la normativa in tema di documentazione delle spese per l’accesso all’agevolazione, che quindi resta vincolata all’effettuazione dei bonifici bancari.

Più precisamente, al fine del pagamento, valgono le seguenti indicazioni:

Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia Pagamenti con bonifico bancario/postale “parlante” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore.
Riqualificazione energetica, interventi sugli involucri, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale Per i privati pagamenti con bonifico bancario/postale “parlante” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore.

Per le imprese modalità di pagamento libera.

Bonus arredi Pagamento con bonifico, carta di debito o carta di credito.
Interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico Pagamenti con bonifico bancario/postale “parlante” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore.

Occorre ricordare, per quello che qui interessa, che le banche e le poste incaricate di eseguire il bonifico dovranno applicare una ritenuta di acconto nella misura dell’8%.

Ai fini della corretta applicazione della ritenuta occorre ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con propria circolare 40/E/2010, ha chiarito che la ritenuta deve essere calcolata sull’imponibile della fattura, e, quindi, ai fini del calcolo l’istituto, dovrà scorporare dal totale documento (comprensivo di iva, anticipazioni o rimborsi spese) una imposta figurativa nella misura del 22%.

Il fornitore della prestazione vedrà accreditarsi il totale fattura al netto della ritenuta dell’8%; come di consueto la ritenuta sarà scomputabile dalle imposte dovute in sede dichiarativa.

La combinazione della ritenuta in esame con altre ritenute (si pensi, per fare i casi più semplici e conosciuti, alla ritenuta del 4% sui corrispettivi dovuti dai condomìni per prestazioni in appalto di opere o di servizi e alla ritenuta del 20% sui corrispettivi dovuti ai professionisti) comporterebbe, per chi le subisce, una ampia diminuzione della propria liquidità.

Per evitare il verificarsi di un doppio prelievo sugli stessi corrispettivi, il legislatore ha previsto che si debba applicare la sola ritenuta dell’8%.

Si ricorda che mentre la ritenuta dell’8% è operata dall’istituto di credito e non appare in fattura, le altre eventuali ritenute cui si è fatto cenno sono contenute e già scorporate nella fattura emessa dal fornitore, il quale deve quindi avere cura di emettere la fattura senza ritenuta.

Contabilmente si supponga che una ditta fornitrice emetta fattura verso un privato per spese di riqualificazione energetica eseguite presso la relativa abitazione. Il bonifico eseguito presenta tutte le caratteristiche necessarie a garantire il diritto alla detrazione.

Al momento dell’emissione della fattura il fornitore registrerà la vendita:

Crediti vs Clienti (sp)                        a                      Diversi 1.500,00
                                               a                      Ricavi (ce) 1.229,51
                                               a                      Erario c/iva (sp) 270,49

Successivamente il cliente privato esegue il bonifico a saldo della fattura, in quel momento, supposto che il totale fattura sia pari a euro 1.500, la ritenuta ammonterà ad euro 98,36 (1.229,51 x 8%), l’accredito sarà pari alla differenza:

Diversi                                     a                      Crediti vs Clienti (sp) 1.500,00
Banca c/c (sp) 1.401,64
Erario c/ritenute subite (sp) 98,36

Sarà poi l’istituto di credito a versare la ritenuta e a produrre apposita certificazione secondo le indicazioni di legge.

Come abbiamo già detto le ritenute potranno essere scomputate dalle imposte dovute. Un caso particolare si può manifestare a cavallo d’anno, quando la fattura venga emessa nell’anno “n”, anno in cui per competenza verrà rilevato il ricavo di vendita, e sia pagata nell’anno “n+1”.

In questo caso le ritenute dovranno essere scomputate sulle imposte dovute per l’anno “n”.

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