Spesometro 2012: massima tranquillità anche senza proroga
di Francesco ZuechGiovanni Valcarenghi
Com’è noto, con comunicato stampa diramato nella serata del 7/11/2013, in piena zona “Cesarini”, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che gli operatori avranno tempo fino al 31/01/2014 per effettuare l’invio (oppure la sostituzione o l’annullamento) dei dati riguardanti la comunicazione spesometro 2012. L’annuncio vale sia per chi utilizza il canale Entratel che, come precisato il giorno successivo, per chi utilizza il canale Fisconline.
La scadenze, però, sono rimaste (e probabilmente rimarranno) ufficialmente ancorata a quelle individuate dal provvedimento del 2 agosto per tutti gli operatori “privati” (e quindi 12/11/2013, per i mensili, e 21/11/2013 per i trimestrali).
Per gli enti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico), invece, il Provvedimento n.128483 del 5/11/2013 ha introdotto l’esclusione per gli anni 2012 e 2013 e l’obbligo decorrerà solo dal 1° gennaio 2014, ma limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini Iva che non saranno documentate da fattura elettronica.
Un’altra proroga ufficiale riguarda la comunicazione prevista per i pagamenti POS superiore ad € 3.600 a carico dei gestori nazionali di carte di credito, debito e prepagate il cui invio è ufficialmente spostato dal 12/11/2013 al 31/01/2014 con Provvedimento n.130406 firmato dal Direttore dell’Agenzia il 7/11/2013 e cioè lo stesso giorno del comunicato di cui sopra.
Molti si chiedono, allora, il perché di una discriminazione fra difficoltà di serie A e difficoltà di serie B e qualcuno teme il rischio di un’apertura solo informatica dei canali e non anche l’esclusione degli aspetti sanzionatori. Sul primo quesito soprassediamo, mentre sul secondo lanciamo ampie rassicurazioni, in quanto riteniamo che di sanzioni (per presunti ritardi) non si debba assolutamente parlare. I motivi sono i seguenti:
- con il comunicato l’Agenzia non ha ufficialmente disposto una proroga (poiché non ha modificato il provvedimento) ma è evidente che, oltre a generare un legittimo affidamento, di fatto ha (ancorché implicitamente) riconosciuto l’esistenza di una obiettiva situazione di incertezza non sanzionabile ai sensi dell’art. 10 dello Statuto del Contribuente; incertezza che è alimentata: (a) dai numerosi refusi e imprecisioni (vedi tabella in calce) contenute sia nel provvedimento del 2 agosto sia nei modelli ed istruzioni (irritualmente pubblicate senza provvedimento accompagnatorio); (b) dai ritardi con cui sono stati rilasciati sia i software di controllo (25/10/2013), il software compilativo dell’Agenzia (26/10/2013) nonché, inevitabilmente, quelli delle varie software house che forniscono i gestionali per aziende e studi;
- il citato Statuto, poi, nell’ispirarsi a principi di buona fede e collaborazione, prevede (art.3, co.2) che la scadenza degli adempimenti a carico dei contribuenti non possa essere fissata anteriormente a 60 giorni dalla data dell’adozione dei provvedimenti stessi ed è evidente che quello del 2 agosto non possa rappresentare la data di computo, considerato che il medesimo necessita di numerosi aggiustamenti;
- infine, l’art.29 del D.L. n.69/2013 (decreto “del fare”) dispone affinché (sull’esempio della Commissione europea e di altri Paesi dell’Unione europea), anche in Italia venga fissata l’efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini ed imprese al primo luglio o al primo gennaio successivi alla loro entrata in vigore (è probabile, quindi, che non sia del tutto casuale la data individuata dal comunicato);
- per gli affezionati del sito dell’Agenzia, la scheda informativa dell’adempimento recita testualmente “Attenzione: la comunicazione delle operazioni Iva relative all’anno 2012 può essere validamente effettuata tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel fino al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii”. Poiché si afferma che gli invii possono essere “validamente effettuati” entro il più ampio termine, possiamo mettere una pietra sopra il timore delle sanzioni.
Peraltro, ove non si condividesse tale ricostruzione, il conto da pagare (con ravvedimento) sarebbe davvero modesto: 32 euro, considerati ben spesi se non si è riusciti a rispettare l’originario termine. Se non si intende fare il ravvedimento, si attende l’irrogazione e si definisce ad 1/3 nei 60 giorni, pagando 86 euro.
Elenco principali errori e refusi che testimoniano l’obiettiva situazione di incertezza
Errori e provvedimento 94908 del 2/8/2013 | Note |
Frontespizio |
Tracciato record n. 40. Manca il trimestre.Errore corretto nel modello grafico (1) e nelle nuove specifiche tecniche (2)Quadro BL.
Nei tracciati del record di tipo “C”, mancano le specifiche dei record BL6, BL7 e BL8.Corretto nelle nuove specifiche tecniche (2)Quadro FA.
Le note di riga FA001006 e FA001007 nonché FA001011 e FA001012 appaiono incongruenti.
La descrizione del rigo FA 003006 sembra incompleta (cioè non citano anche le non imponibili ed esenti). Idem per il rigo FA003011./Quadro FA – note di variazione
I campi 10-11 e 15-16 riservati alle note di variazione non accettano segno e quindi non è chiaro come comunicare rispettivamente: 1) le note i accredito emesse su fatture attive; 2) le note di accredito ricevute su quelle passive.Secondo le indicazioni Assosoftware (mancano ancora indicazioni dall’Agenzia) le prime vanno fra in campo 15-16 mentre le seconde in campo 10-11.Campi relativi all’imposta
Nei tracciati è precisato che l’imposta non può essere superiore al 21% (es. quadro FE, record FE001011, Quadro FR, record 001009, ecc.). Dal 1° ottobre 2013 l’aliquota è aumentata./Operazioni fuori campo
Nel punto 7 (elementi in forma aggregata), ma non anche nel punto 6 (forma analitica), del provvedimento, viene precisato che fra gli elementi da comunicare vi è “l’importo totale delle operazioni fuori campo Iva”. Questo inciso contrasta con le indicazioni della C.M. 24/E/2011 § 3.1 che escludono tutte le operazioni prive di almeno uno dei requisiti essenziali dell’art. 1 del DPR 633/72.
(1) Pubblicato sul sito AE il 10/10/2013 (senza provvedimento accompagnatorio).
(2) Pubblicate sul sito AE nel corso del mese di ottobre 2013 senza provvedimento accompagnatorio né comunicazione, ai sensi del punto 10.7 del Provvedimento del 2/8/2013, che dia adeguata evidenza.
Errori modello e istruzioni pubblicate il 10/10/2013 sul sito | Note |
Quadro FA |
Il campo 1 riporta la dicitura “partita Iva cliente” quando il quadro è indubbiamente dedicato sia ad operazioni attive che passiveNell’aggiornamento vers. 1.0.1 del 30/10/2013 del software, è stata sostituita la dicitura in “partita Iva cliente/fornitore” (3)Quadro SE
Delle due l’una: (i) o è errato, nell’oggetto del quadro, il richiamo dei soli acquisti di servizi; (i) o è sbagliato, nelle istruzioni, il richiamo all’art. 7-bis (che riguarda solo acquisto di beni) oltre, ovviamente, al richiamo degli articoli 7-sexies e 7-septies che riguardano operazioni B2C che, dal lato degli acquisti, non sono interessate dalla comunicazione./
(3) E’ stata altresì sostituita la dicitura di campo 2 “codice fiscale cliente” in “codice fiscale cliente/fornitore”. Considerato che il campo 1 (partita Iva) e il campo 2 (codice fiscale) sono alternativi, pare ulteriormente inappropriata la precisazione del fornitore in campo 2 poiché nessun acquisto dovrebbe essere comunicato quando il fornitore non è un soggetto passivo (C.M. 24/E/2011 § 3.1).