Spesometro 2016: adempimento in arrivo
di EVOLUTIONCountdown per lo spesometro “annuale”. In vista delle prossime scadenze del 10/04/2017 per i contribuenti “mensili” e 20/04/2017 per i contribuenti “trimestrali”, è stata pubblicata in Dottryna la scheda autorale che tratta in modo esaustivo i diversi aspetti dell’adempimento. Al fine di fornire uno strumento pratico e di sintesi, si propone un estratto della scheda di studio nell’ambito della quale si ripercorrono le casistiche oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate ad oggi ancora valide ai fini dell’adempimento.
Fattispecie |
Chiarimenti |
Contabilità separata | Nel caso in cui il contribuente eserciti 2 attività in contabilità separata (articolo 36, D.P.R. 633/1972) la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni, compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo Iva. |
Autotrasportatori |
Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione (articolo 74 del D.P.R. 633/1972) l’obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate. |
Compensi Videopoker |
È esclusa dallo spesometro la comunicazione dei dati relativi i compensi spettanti ai “terzi incaricati” riguardante le operazioni di raccolta delle giocate tramite apparecchi del gioco lecito (slot-machine e VLT) in quanto trattasi di “informazioni che i concessionari della rete telematica già comunicano all’Amministrazione finanziaria”. Pertanto, i concessionari, i gestori e gli esercenti risultano esonerati dall’adempimento unicamente per le operazioni di raccolta delle giocate con gli apparecchi di cui all’articolo 100 comma 6 del TULPS mentre per le altre operazioni poste in essere da tali soggetti resta l’obbligo di presentazione dello spesometro. (Agenzia Entrate, prot. 1356/2014) |
Nuovi Minimi |
Il contribuente che adotta il regime dei c.d. “nuovi minimi” è tenuto alla comunicazione in corso d’anno solo nel caso in cui consegue ricavi/compensi per importi superiori a oltre il 50% rispetto al limite di legge. Negli altri casi di uscita dal regime dei minimi l’obbligo decorre dall’anno successivo. |
Fatture ricevute da minimi |
Le fatture d’acquisto ricevute da un contribuente minimo sono da comprendere nella comunicazione; queste, pur non recando addebito di imposta, sono relative ad operazioni rilevanti ai fini Iva. L’esonero dallo spesometro riguarda solo il contribuente minimo e non i relativi clienti. Analoghe considerazioni vanno fatte per le fatture emesse da un contribuente forfetario. |
Iva margine | Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati (D.L. 41/1995) non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se il totale documento risulta di importo non inferiore ad € 3.600. |
Spedizioni internazionali di merci |
Le prestazioni di servizio strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (ad esempio, servizi di spedizione e trasporto), disciplinate dall’articolo 9 del D.P.R. 633/1972 sono da comunicare al netto degli importi esclusi (ad esempio, diritti doganali). Viceversa, sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni effettuate/ricevute in ambito comunitario, in quanto, come precisato dalla circolare AdE 24/E/2011, tali operazioni sono già acquisite tramite i modelli Intra. |
Schede carburante |
In seguito alle modifiche apportate dall’articolo 7, comma 2 del D.L. 70/2011 “… i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, 6° comma, del d. P.R. n. 605/1973 non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante …”. Pertanto, restano esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito (gli acquisti di carburante effettuati da privati mediante carta di credito saranno acquisiti attraverso la comunicazione degli operatori finanziari). Nei casi in cui permane la tenuta delle schede carburante è prevista la possibilità per il soggetto tenuto alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo. |
Cessioni gratuite autofattura |
Le cessioni gratuite di beni oggetto di “auto-fatturazione” rientranti nell’attività propria dell’impresa cedente, sono da comunicare con l’indicazione della partita Iva del cedente. |
Fatture cointestate | Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari. |
Vendite per corrispondenza |
Le vendite per corrispondenza vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari e pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall’importo. Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura, invece, la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell’Iva. |
Leasing e noleggio |
In presenza di contratti di leasing/noleggio è stato disposto l’esonero dalla comunicazione per i prestatori (società di leasing o noleggio) in quanto i dati dell’attività sono ancora oggetto per il 2016 dello specifico invio con il modello “Comunicazione contratti di leasing e di noleggio” di cui al Provvedimento 21/11/2011. Si tratta, dunque, di un esonero disposto col solo fine di evitare una duplicazione dell’adempimento in capo alle società di leasing e noleggio. Per i soggetti utilizzatori dei beni in leasing o in noleggio permane l’obbligo di comunicazione. |
Corrispettivi SNAI |
Sono rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione le seguenti tipologie:
Si ritiene che il chiarimento in esame sia da considerare “superato” limitatamente alle precisazioni fornite dall’Agenzia in data 31/01/2014 in materia di giocate tramite gli apparecchi di intrattenimento. |
Distinte riepilogative ASL |
Sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative ASL. |