30 Marzo 2018

Spesometro: aspetti sanzionatori

di EVOLUTION
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Entro il prossimo 6 aprile deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. spesometro) relative al secondo semestre del 2017.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa degli aspetti sanzionatori dell’obbligo comunicativo.

In tema di spesometro, l’articolo 11, commi 2-bis del D.Lgs. 471/1997 (come modificato dal D.L. 193/2016) stabilisce che in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a:

  • 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre;
  • 1 euro per ogni fattura, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Non sono applicabili le disposizioni sul cumulo giuridico (articolo 12, D.Lgs. 472/1997).

Detta disciplina sanzionatoria ha natura “amministrativo-tributaria” e, pertanto, in assenza di una deroga espressa, ad essa risulta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso: le sanzioni possono essere così ridotte da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della comunicazione ed eseguito il versamento.

Si ricorda che il ravvedimento è possibile salva la notifica degli atti di accertamento.

Ai fini del ravvedimento in esame si segnala, inoltre, che:

  • le modalità di calcolo della sanzione si differenziano a seconda che la regolarizzazione avvenga entro 15 giorni oppure oltre 15 giorni: nel primo caso si applica la sanzione minima di 1 euro per ogni fattura; nel secondo caso si applica la sanzione di 2 euro per ogni fattura;
  • secondo le indicazioni della risoluzione 104/E/2017, è possibile che regolarizzazione della comunicazione e versamento della sanzione siano “non contestuali”.

In particolare, la risoluzione 104/E/2017 ha fornito i chiarimenti operativi sulle modalità di regolarizzazione della comunicazione dei dati fattura. Al riguardo si veda il seguente esempio.

In caso di errata comunicazione dei dati di 180 fatture relative al secondo semestre 2017, qualora il contribuente si ravveda in data 26/4/2018 (e, quindi oltre i 15 giorni) deve nuovamente assolvere all’obbligo comunicativo e versare € 40,00 (sanzione di € 360 – 180 x 2 euro – ridotta a 1/9).

Relativamente alla comunicazione del secondo semestre 2017, il ravvedimento nel caso dell’esempio (errata comunicazione di 180 fatture) segue le seguenti scadenze e sanzioni.

Presentazione comunicazione dati fatture entro 15 giorni
Scadenza Adempimento Correzione entro 15 gg

Ravvedimento operoso

(articolo 13, D.Lgs. 472/1997)

Termine Sanzione ridotta

II° semestre
06/04/2018

23/04/2018
(il giorno 21 cade di sabato)

entro il 29/05/2018

20,00 euro (€ 180 x 1/9)

entro il 30/04/2019

22,50 euro (€ 180 x 1/8)

entro il 30/04/2020

25,71 euro (€ 180 x 1/7)

entro il 31/12/2024

30,00 euro (€ 180 x 1/6)

Fino alla notifica
dell’atto impositivo

36,00 euro (€ 180 x 1/5)

Tabella B – Presentazione comunicazione dati fatture oltre 15 giorni

Scadenza
Adempimento

Correzione
oltre 15 gg

Ravvedimento operoso
(articolo 13, D.Lgs. 472/1997)

Termine Sanzione ridotta

II° semestre
06/04/2018

dal 24/04/2018

entro il 29/05/2018

40,00 euro (€ 360 x 1/9)

entro il 30/04/2019

45,00 euro (€ 360 x 1/8)

entro il 30/04/2020

51,43 euro (€ 360 x 1/7)

entro il 31/12/2024

60,00 euro (€ 360 x 1/6)

fino alla notifica
dell’atto impositivo

72,00 euro (€ 360 x 1/5)

Infine, con la pubblicazione in gazzetta ufficiale (n. 284 del 5/12/2017) della Legge 172/2017 di conversione del c.d. “Collegato alla legge di bilancio 2018”, a decorrere dal 6 dicembre 2017, sono diventate operative le novità previste in materia di spesometro.

Sul piano sanzionatorio, la novella normativa ha previsto la disapplicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti passivi Iva per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni siano effettuate “correttamente” entro il 06/04/2018.

La sanatoria, però, non può essere estesa all’omesso invio della comunicazione.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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