6 Novembre 2013

Spesometro: come indicare le note di variazione?

di Fabio Garrini
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Con il provvedimento prot. 2013/128483 di ieri, l’Agenzia ha escluso dallo spesometro, per gli anni 2012 e 2013, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico (dal 2014 saranno invece tenuti all’adempimento, dovendo documentare le operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica).

Per tutti gli altri, lo spesometro continua ad essere una via crucis … e permangono gli aspetti dubbi a pochi giorni dalla scadenza dell’invio.

La compilazione della comunicazione si profila problematica anche in relazione alle modalità di inclusione nello schema di comunicazione delle note di variazione, ossia quei documenti emessi ai sensi dell’art. 26 D.P.R. 633/1972 che vanno a modificare, in incremento ovvero di diminuzione, l’imponibile o l’imposta di una operazione già realizzata.

Fortunatamente è stata eliminata la gestione che in passato comportava la necessità di andare ad abbinare ciascuna nota di variazione all’operazione cui si riferiva: d’altro canto quella richiesta contenuta nella C.M. 24/E/2011 era legata alla necessità di monitorare la soglia di 3.000 euro oggi scomparsa (almeno per le operazioni fatturate), ragion per cui non occorre più effettuare tale abbinamento ma occorrerà curarsi esclusivamente della loco collocazione nel modello.

Compilazione analitica

In relazione a tale questione la compilazione aggregata pare più lineare di quella analitica in quanto sono previsti due quadri specificamente destinati ai documenti rettificativi:

  • il quadro NE per i documenti che sono sati emessi dal contribuente tenuto alla compilazione;
  • il quadro NR per le note di variazione ricevute dai propri fornitori.

In entrambi i quadri si legge che “Almeno uno dei due campi Importo e Imposta deve essere valorizzato” a conferma del fatto che vanno indicate sia note di variazione che interessano il solo imponibile, sia nel caso di note di variazione che interessano la sola imposta; inoltre si legge che “i campi ammettono valori negativi” evidenziando come vadano indicate tanto le note di variazione in aumento quanto quelle in diminuzione.

Compilazione aggregata

Decisamente più particolare è la gestione delle note di variazione nel caso in cui il contribuente prescelga la forma di gestione aggregata dei dati: in tal caso le note di variazione andranno indicate nel quadro FA relativo alle operazioni documentate da fattura (quindi per ciascun cliente/fornitore vanno gestite in maniera parallela le fatture ai documenti rettificativi).

Nelle istruzioni non viene dato alcun dettaglio circa le modalità di indicazione delle note di variazione e certo la descrizione dei campi non aiuta:

  • campi 10 e 11 dedicati rispettivamente al “totale note di variazione a debito per la controparte” e al “totale imposta sulle note di variazione a debito”;
  • campi 15 e 16 dedicati rispettivamente al “totale note di variazione a credito per la controparte” e al “totale imposta sulle note di variazione a credito”.

Sul punto l’Associazione dei produttori di software gestionale e fiscale ha proposto la seguente interpretazione: nella compilazione delle colonne relative alle note di variazione in forma aggregata (quadro FA, col.10,11,15,16), l’individuazione della controparte non dipende dalla sezione del registro IVA (operazioni attive o passive), ma è sempre da intendersi come controparte del soggetto che presenta lo spesometro.

In altri termini, se A è il soggetto che presenta lo spesometro e B è la controparte:

  • note di variazione a debito per la controparte (col.10 e 11) sono quelle che generano un debito di imponibile per B verso A, pertanto:

– le note di credito emesse da B su una vendita ad A (quindi dobbiamo indicare in tale rigo lo storno di una operazione di acquisto per il nostro cliente per il quale stiamo gestendo la comunicazione)

– le note di debito emesse da A su una vendita a B (quindi dovremo indicare in tale rigo l’incremento di una operazione già fatturata verso un cliente)

  • note di variazione a credito per la controparte (col.15 e 16) sono quelle che generano un credito di imponibile per B verso A, pertanto:

– le note di credito emesse da A su una vendita a B (quindi quando ci troviamo ad indicare lo storno di una operazione di verso un cliente)

– le note di debito emesse da B su una vendita fatta ad A (quindi quando si riceve una documento da un fornitore che incrementa un acquisto effettuato in precedenza)

Viene poi affermato che la stessa logica (quindi seguire il “segno” dell’operazione) va seguita anche nella compilazione del quadro BL (in relazione alle operazioni con soggetti non residenti ma, pare di poter concludere, anche per le operazioni black list).

Una compilazione certo non semplicissima che, si auspica, sia puntualmente gestita dai gestionali che ricavano i dati. Auspicando che effettivamente sia questa la logica prescelta dall’Amministrazione Finanziaria, visto che nelle istruzioni è stata messa in campo una accurata e puntuale “spending review” sulle spiegazioni.