Spesometro: cortocircuito sull’indicazione delle operazioni con soggetti non residenti
di Fabio Garrini
A corroborare la nostra posizione già espressa circa la necessità di disporre una proroga dello spesometro (si veda Spesometro: settimana cruciale in Euroconference news del 4/11/13), vale la pena di osservare alcune anomalie nella compilazione della comunicazione che rendono, di fatto, praticamente impossibile procedere ad una tranquilla e certa compilazione.
Uno degli aspetti più criptici (per usare un eufemismo) riguarda l’indicazione nel modello dei dati relativi alle operazioni poste in essere con controparti non residenti, che crea problemi tanto nel caso di compilazione in forma aggregata, quanto nel caso di scelta dell’esposizione “analitica”.
Va peraltro ricordato che l’indicazione di tali operazioni richiede uno “slalom” tra le varie esclusioni, con particolare riferimento a quelle riguardanti importazioni ed esportazioni, nonché alle operazioni già monitorate tramite Intrastat; senza dimenticare, inoltre, che il problema dell’indicazione si pone solo per quelle rilevanti ai fini IVA, per le quali la territorialità risulterebbe in Italia.
Comunicazione aggregata
Nel caso in cui i contribuenti abbiano scelto di procedere alla compilazione in forma aggregata (l’ipotesi probabilmente più gettonata dagli studi) i dati delle operazioni con i soggetti non residenti devono essere allocate nel quadro BL, deputato ad accogliere, oltre che tali operazioni, anche il monitoraggio delle operazioni nei confronti di soggetti ubicati in paradisi fiscali (ossia la comunicazione “black list”, che sarà del tutto inglobata nel modello polivalente a partire dal prossimo 1.1.2014.
Al rigo BL2 sono presenti 3 caselle:
- la prima (denominato “campo 2”) va barrata se vengono inseriti dati relativi ad “operazioni con paesi a fiscalità privilegiata”;
- le altre due (denominate “campi 3 e 4”) utilizzabili in caso di scelta della compilazione in forma aggregata, sono rubricate “operazioni con soggetti non residenti” e “acquisti di servizi da non residenti”.
Con riferimento a queste ultime (ovviamente da utilizzare quando i dati da inserire riguardano una controparte non residente) nel silenzio delle istruzioni non risulta chiaro quando debba essere barrata l’una o l’altra: la risposta più semplice porta a barrare l’ultima casella nel caso di servizi ricevuti da un soggetto non residente (direttamente? ovvero anche tramite rappresentate fiscale o identificazione diretta?) procedendo alla compilazione dell’altra negli altri casi. Ma non pare una distinzione troppo significativa.
Comunicazione analitica
Le cose si complicano maggiormente quando il contribuente procede alla compilazione in forma analitica del modello. In questo caso, infatti, i quadri ad essere potenzialmente interessati dalle operazioni con l’estero sono addirittura 4:
- nel quadro FR, relativo alle fatture ricevute ed ai documenti riepilogativi vanno incluse – così recitano le istruzioni – “le autofatture emesse per operazioni rientranti nella fattispecie disciplinata dagli articoli 7-bis e 7-ter del dPR n. 633 del 1972 in mancanza degli elementi identificativi del fornitore non residente”. Al riguardo, cosa si deve intendere per assenza dei dati identificativi della controparte? Che l’autofattura viene messa senza che la controparte abbia mandato un proprio documento?
- nel quadro SE, oltre agli acquisti da San Marino, vanno incluse le prestazioni di servizi documentate da “fatture ricevute da soggetti extracomunitari di cui agli artt. da 7bis a 7septies del dPR 633/1972, per le quali, all’atto della registrazione della fattura devono risultare i dati del prestatore”. Viene immediatamente spontaneo notare come in realtà il richiamo all’art. 7-bis sia inconferente con l’indicazione di “servizi”; senza poi dimenticare che le operazioni di cui agli articoli 7-sexies e 7-septies sono quelle con controparti “private”, per cui non si capisce come queste possano riguardare la presente comunicazione allorquando ci si sta riferendo ad acquisti;
- nel quadro FN, vanno indicate (le istruzioni non dicono altro) “le operazioni attive realizzate con soggetti non residenti”;
- nel quadro FE, si legge che vanno incluse le “autofatture emesse in ottemperanza al disposto dell’articolo 17, secondo comma, del dPR n. 633 del 1972 a seguito di un acquisto da un soggetto non residente senza stabile organizzazione che non si sia identificato direttamente o non abbia nominato un rappresentante fiscale”. Malgrado in tali casi sia l’acquirente che assolve l’imposta, pare piuttosto strano che degli acquisti siano allocati nel quadro delle fatture emesse.
Anche se in tale plurima distinzione dovesse esserci una logica che conduce ad un’effettiva ripartizione di tutte queste operazioni, non pare sia stata scelta la modalità più semplice di allocazione delle stesse.