Spesometro: enti non commerciali al banco di prova
di Luca CaramaschiTra i soggetti obbligati alla compilazione e presentazione telematica del cosiddetto “Spesometro” (adempimento introdotto dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010) rientrano anche gli enti non commerciali.
La C.M. 30.5.2011, n. 24, evidenzia infatti che oltre a “tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta”, sono tenuti alla presentazione del citato modello anche “gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/72”: per gli enti non commerciali, quindi, si tratta di un obbligo “parziale”, che non comprende le operazioni effettuate nell’ambito dell’attività istituzionale.
Con riferimento agli enti non commerciali, inoltre, va evidenziato come alcune caratteristiche particolari del settore possano ingenerare dubbi circa le corrette modalità di esecuzione dell’adempimento in questione:
- un primo aspetto riguarda gli enti non commerciali che, in relazione all’attività commerciale svolta, hanno deciso di optare per l’applicazione del regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91; dandone per scontata la conoscenza delle regole proprie, ad oggi non è ancora stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate se nello “Spesometro” l’ente debba inserire, oltre alle operazioni attive (fatture e corrispettivi, seppur con le limitazioni che vedremo in seguito) anche i dati delle operazioni passive, atteso che in relazione ad esse il citato regime non prevede alcun obbligo di registrazione, bensì di mera conservazione;
- un altro elemento di attenzione è rappresentato dal fatto che molti enti non commerciali (con particolare riferimento al settore sportivo) prevedono nello statuto un esercizio sociale che non coincide con l’anno solare, situazione che condiziona la durata del periodo d’imposta sul quale andare a determinare le imposte sul reddito e l’IRAP. In tali ipotesi, per la compilazione dello “Spesometro” (attinente al mondo dell’IVA, che per sua natura segue sempre l’anno solare) gli enti devono attentamente considerare che i dati richiesti fanno riferimento all’anno solare, il quale, in queste situazioni, “abbraccia” tuttavia due esercizi sociali.
Inoltre, rispetto ai primi due anni (2010 e 2011) la trasmissione dei dati relativa all’anno 2012, in scadenza nel prossimo mese di novembre (con una differenziazione di termini che vedremo in seguito) ha riservato un’amara sorpresa agli enti pubblici (nello specifico, il Provvedimento richiama lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico).
Infatti, mentre in precedenza per tali soggetti era previsto il totale esonero dall’adempimento in esame, in virtù di una esplicita esclusione soggettiva, che era:
- riconosciuta dal punto 2.6 del Provvedimento direttoriale 22.12.2010 così come integrato dal Provvedimento 21.6.2011 e
- motivata dalle difficoltà di reperimento dei dati nel sistema di contabilità pubblica tipico di tali enti con il recente Provvedimento del 2.8.2013
ora la citata esclusione è prevista solo “in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali diverse da quelle previste dall’art. 4 del D.P.R. 633/72”, con un trattamento che ai fini dello “Spesometro” li assimila di fatto alla genericità degli enti non commerciali.
E’ comunque bene ricordare che tale esclusione, ancorché parziale, è soggettiva e quindi riguarda solo l’ente pubblico: il soggetto che cede il bene o presta il servizio è ovviamente tenuto alla comunicazione in relazione a tali operazioni.
Rispetto agli anni precedenti, quindi, si deve considerare che per l’anno 2012 l’esclusione soggettiva opera solamente per le operazioni effettuate e ricevute nell’ambito dell’attività istituzionale e non anche per quelle compiute nella veste di soggetto passivo, richiamate dall’art. 4 del D.P.R. n. 633/72.
In precedenza, l’esonero totale era apparso giustificato dalle particolari modalità di tenuta della contabilità imposta a tali soggetti, che richiedeva, ai fini dell’obbligo in esame, una (difficoltosa) preliminare separazione delle operazioni riconducibili alla sfera istituzionale rispetto a quelle relative all’ambito “commerciale” (senza considerare, inoltre, il delicato problema dei costi promiscui per i quali, di difficile individuazione, dovrebbe essere ammessa l’inclusione integrale nel modello di comunicazione).
Oggi invece, come osservato in precedenza, il nuovo Provvedimento 3.8.2013 dispone l’esonero solo in relazione alle operazione riferite all’ambito istituzionale dell’attività dell’ente, imponendo, al contrario, un obbligo di monitoraggio per le operazioni che non rientrano nell’attività istituzionale.
Questo “cambio di rotta” operato nei confronti degli enti pubblici, diventa ancor più critico se si pensa che entro le scadenze del prossimo mese di novembre (12 o 21 novembre, a seconda della periodicità delle liquidazioni periodiche IVA) dovranno essere comunicate le operazioni relative all’anno 2012, periodo che ad oggi si è ampiamente concluso senza che tali enti abbiano avuto coscienza di dover enucleare determinate operazioni da includere nello “Spesometro”: stesso discorso, per la verità, si proporrà con riferimento all’anno 2013, atteso che anche buona parte di tale anno è già trascorso.
E’ quindi auspicabile che, almeno con riferimento al 2012, l’Amministrazione Finanziaria conceda a tali soggetti una proroga dei termini, che consenta loro di implementare le opportune procedure amministrativo/contabili finalizzate alla corretta estrapolazione dei dati richiesti.