Spesometro più leggero per commercianti e tour operator
di Alessandro BonuzziAnche quest’anno i commercianti al dettaglio di cui all’articolo 22 del D.P.R. 633/1972 non devono comunicare nello spesometro le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2015.
I tour operator di cui all’articolo 74-ter del D.P.R. 633/1972, invece, non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva.
Sono queste le indicazioni del provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 49798 di ieri che conferma l’annuncio del comunicato stampa dello scorso 1° aprile.
Si ricorda come lo spesometro sia un adempimento introdotto con l’articolo 21 D.L. 78/2010 (poi modificato dall’articolo 2 comma 6 D.L. 16/2012), consistente nell’obbligo, per i soggetti passivi Iva, di comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute.
Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012, la comunicazione è stata prevista per tutte le operazioni fatturate, con il solo limite di 3.600 euro per le operazioni per le quali non c’è obbligo di emissione della fattura.
Pertanto, in linea generale, lo spesometro riguarda:
- le operazioni con obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo;
- le operazioni senza obbligo di emissione della fattura di ammontare pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’Iva.
Il modello di comunicazione per l’anno 2015 deve essere presentato, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, in via telematica, all’Agenzia delle entrate nel termine del:
- 11 aprile 2016 – poiché il 10 aprile cade di domenica – per i soggetti che effettuano la liquidazione Iva mensile e
- 20 aprile 2016 per i soggetti che effettuano la liquidazione Iva trimestrale.
Per i commercianti al minuto e i tour operator, lo spesometro da presentare nei prossimi giorni sarà dunque più leggero. È esclusa, infatti, la comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore, per i primi, a 3.000 euro, al netto dell’Iva e, per i secondi, a 3.600 euro, Iva compresa.
Peraltro, il provvedimento esclude dall’invio, anche per il 2015, le Amministrazioni pubbliche e quelle autonome.
L’Ufficio tiene a precisare che queste previsioni si collocano in un’ottica di progressiva semplificazione degli impegni di natura tributaria.
Infine, si evidenzia che la legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 953, L. 208/2015), per evitare una duplicazione di adempimenti, ha stabilito che non vanno ritrasmessi con lo spesometro i dati relativi alle spese sanitarie già comunicate al Sistema Tessera Sanitaria.
Tuttavia, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è comunque possibile da parte dei contribuenti rinviare questi dati, indicandoli nel modello polivalente.