23 Dicembre 2022

Spetta il diritto alla refusione degli oneri di fideiussione nei rimborsi Iva

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 8, comma 4, L. 212/2000, obbliga l’Amministrazione Finanziaria a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi, prescrivendo che il rimborso vada effettuato quando é stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

Solo per effetto di quanto disposto con l’articolo 7 L. 167/2017 è stato previsto nell’ordinamento un rimborso forfettario (pari alla 0,15% dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia) degli oneri fideiussori sostenuti per l’ottenimento dei rimborsi Iva, applicabile tuttavia solo per i rimborsi richiesti a partire dal 2018; inoltre, per via delle modifiche all’articolo 38-bis D.P.R. 633/1972 apportate dall’articolo 13 D.Lgs 175/2014, oggi non è più presente un obbligo generalizzato di presentazione della garanzia da cui derivano gli oneri fideiussori per l’ottenimento dei rimborsi Iva, e quindi le circostanze in cui la garanzia si rende dovuta sono ora diminuite significativamente rispetto al passato.

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