30 Novembre 2020

Splafonamento con tipo documento TD21

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Tra le novità delle specifiche tecniche versione 1.6.2 della fatturazione elettronica, facoltative dal 1° ottobre ed obbligatorie dal 1° gennaio 2021, c’è il nuovo codice tipo documento TD21Autofattura per splafonamento.

Il codice identifica la situazione in cui l’esportatore abituale ha effettuato un acquisto con dichiarazione di intento oltre il limite del suo plafond disponibile e la regolarizzazione avviene con autofattura. L’informazione inviata all’agenzia delle entrate permetterà di aggiungere il dato nella dichiarazione annuale Iva precompilata e dovrebbe essere utilizzato a partire dal 2021.

Per la regolarizzazione in caso di utilizzo del plafond oltre il limite disponibile, i contribuenti, sulla base delle istruzioni fornite con la circolare 50/E/2002, possono provvedere a regolarizzare le operazioni mediante emissione di autofattura e conseguente versamento dell’imposta, utilizzando il modello F24 ed indicando il codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato l’acquisto senza applicazione dell’Iva.

Le istruzioni alla dichiarazione annuale Iva 2020 indicano che l’ammontare dell’imposta così regolarizzata confluisce nel rigo VE25 “variazioni e arrotondamenti di imposta” e il versamento è indicato nel rigo VL30 “Ammontare Iva periodica”, sia nel campo 2 “Iva periodica dovuta” sia nel campo 3 “Iva periodica versata”.

Ai fini della detrazione, l’imponibile e l’imposta risultanti dall’autofattura devono essere indicati nel quadro VF, nel rigo corrispondente all’aliquota applicata.

Nell’ipotesi di regolarizzazione dell’utilizzo del plafond oltre il limite disponibile, mediante la richiesta di variazione in aumento ai sensi dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972, ai fini della detrazione, l’imponibile e l’imposta risultanti dalla fattura emessa dal fornitore o prestatore devono essere indicati nel quadro VF, nel rigo corrispondente all’aliquota applicata e, conseguentemente, l’importo della fattura in precedenza emessa dal fornitore in regime di non imponibilità non deve essere indicato nel rigo VF15.

In merito alle procedure utilizzabili per regolarizzare la violazione, restano valide le indicazioni riassunte nella risoluzione 16/E/2017 in tre differenti ipotesi.

È possibile richiedere al cedente/prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell’Iva, ai sensi dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972; resta, comunque, a carico dell’acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 D.Lgs. 472/1997).

In tal caso l’Agenzia delle entrate ritiene (risposta 531/E/2020 e risposta 267/E/2020) che sia riconosciuto “il diritto alla detrazione Iva al contribuente che abbia ricevuto, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, una nota di variazione in aumento ex articolo 26, comma 1, d.P.R. 633/1972, per correggere errori nella qualificazione della operazione originaria”.

Una seconda soluzione prevede l’emissione di un’autofattura contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata. In tal caso occorre effettuare il versamento dell’imposta e degli interessi. In caso di ravvedimento, la sanzione di cui all’articolo 7, comma 4, D.Lgs. 471/1997 è versata in misura ridotta. L’autofattura deve essere annotata nel registro degli acquisti ed una copia dovrebbe essere presentata, in analogia con la procedura prevista dall’articolo, 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate (circolare 50/E/2002). In dichiarazione annuale Iva occorre indicare una posta a debito pari all’Iva assolta, al fine di evitare una doppia detrazione tra gli acquisti e i versamenti effettuati.

In ultima ipotesi vi è l’emissione di un’autofattura (con le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento.

In questo modo l’assolvimento dell’Iva avviene in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro Iva delle vendite, nonché annotazione dell’autofattura anche nel registro Iva degli acquisti. Anche in questo caso occorrerebbe presentare una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. In caso di ravvedimento è possibile versare la sanzione prevista dall’articolo 7, comma 4, D.Lgs. 471/1997 in misura ridotta.

In conformità con i chiarimenti resi con circolare 50/E/2002, secondo cui la presentazione dell’autofattura al competente ufficio costituisce l’adempimento finale della procedura di regolarizzazione, tale obbligo può essere assolto anche in un momento successivo alla liquidazione/versamento dell’imposta, e al conseguente esercizio del diritto alla detrazione mediante annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisiti, purché la consegna avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva nella quale sono riepilogati i risultati delle singole liquidazioni periodiche ed è determinata l’imposta a debito o a credito relativa all’anno in cui la violazione è stata regolarizzata.

La presentazione in ufficio dell’autofattura in un momento successivo all’esercizio della detrazione, purché entro il termine della presentazione della dichiarazione Iva, non pregiudica, infatti, il controllo da parte dell’Agenzia delle entrate della posizione del cessionario, autore della violazione, senza alcuna conseguenza sulla posizione del cedente.

Per quanto riguarda la presentazione del documento in ufficio, il provvedimento prot. n. 89757/2018 del 30.04.2018 e modifiche seguenti, al paragrafo 6.4 in materia di emissione di autofattura per regolarizzare il mancato ricevimento della fattura di acquisto, indica che “la trasmissione dell’autofattura al SdI sostituisce l’obbligo, di cui all’articolo 6, comma 8 lettera a), del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di presentazione dell’autofattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente”.

Pertanto, la presentazione dell’autofattura per splafonamento può avvenire con l’invio della stessa allo SdI, indicando nel tipo documento TD21.

In base alle indicazioni della Guida dell’agenzia delle entrate (versione 1.1 del 25.11.2020) nei dati del cedente/prestatore e cessionario/committente occorre indicare i dati di colui che emette l’autofattura. Nel campo Data deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione di regolarizzazione, la quale deve comunque ricadere nell’anno in cui si è verificato lo splafonamento. Nel caso di emissione di un’autofattura diversa per ogni fornitore occorre indicare la fattura di riferimento nel campo 2.1.6. In alternativa è possibile emettere un unico documento “riepilogativo” indicando i dati delle fatture di riferimento e i nominativi dei relativi fornitori anche, ad esempio, in un allegato alla fattura. È consigliabile infine una numerazione progressiva ad hoc.