Split payment 2018
di EVOLUTIONL’articolo 17-ter del decreto Iva individua l’ambito soggetto dello split payment. A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1 del D.L. 50/2017 (cd. Manovra correttiva), così come modificato dalla L. 96/2017 di conversione, è previsto che il meccanismo trovi applicazione per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Amministrazioni pubbliche come definite dall’articolo 1, comma 2, della L. 196/2009, inclusi gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali come gli Ordini professionali (tra cui si annovera il CNDCEC), nonché di alcune società “assimilate”.
Ciò ha comportato una estensione dell’ambito soggettivo del meccanismo; coerentemente, la norma modificativa ha altresì adattato la rubrica dell’articolo 17-ter in “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società”.
Successivamente, l’ambito soggettivo dello split payment è stato ulteriormente esteso ad opera del D.L. 148/2017, il quale, sostituendo il comma 1-bis dell’articolo 17-ter, ha modificato il quadro identificativo dei soggetti interessati diversi dalle pubbliche Amministrazioni.
In particolare, l’articolo 3 del decreto ha riscritto il comma 1-bis dell’articolo 17-ter del decreto Iva stabilendo che lo split payment trova applicazione, oltre che nei confronti delle pubbliche Amministrazioni (comma 1), anche per:
- gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persone (lettera 0a);
- le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche soggette allo split payment per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% (lettera 0b);
- le società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio e dai ministeri attraverso voti sufficienti per esercitare un ‘influenza dominante nell’assemblea ordinaria (lettera a);
- le società controllate direttamente o indirettamente da Amministrazioni pubbliche, enti pubblici e società possessori della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (lettera b);
- le società partecipate, per una percentuale non inferiore al 70%, da Amministrazioni pubbliche o da enti o società di cui ai punti precedenti (lettera c);
- le società quotate, inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o con altro eventuale indice per il mercato azionario stabilito dal decreto MEF, identificate ai fini Iva nel territorio italiano, si ritiene anche tramite un rappresentante fiscale (lettera d).
In pratica, quindi, la new entry dei soggetti allo split payment è quella delle fondazioni.
Le nuove regole, previste dal D.L. 148/2017, saranno applicabili dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2018 e, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dal 16 ottobre 2017 (entrata in vigore del decreto), saranno stabilite le nuove modalità di attuazione.
Fino al 31 dicembre 2017 rimangono, quindi, in vigore le disposizioni recate dal D.L. 50/2017.
Nelle more del perfezionamento dell’iter di pubblicazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il MEF ha provveduto, in data 19 dicembre 2017, alla pubblicazione degli elenchi, validi per l’anno 2018, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui al nuovo articolo 17-ter, comma 1-bis.
Al riguardo va ricordato, infatti, che non sono incluse negli elenchi le Amministrazioni pubbliche, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ma per le quali è possibile fare riferimento all’elenco IPA.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |