Split payment: ambito oggettivo post Manovra correttiva
di EVOLUTIONAi fini dell’inquadramento dello split payment sotto il profilo oggettivo, occorre tener presente alcuni punti fondamentali.
Il meccanismo si applica:
- alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi (compresi, pertanto, in via generale, gli appalti di lavori, in quanto prestazioni di servizi) effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti delle A. e società assimilate;
- solo alle operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori, la quale indichi, tra l’altro, l’imposta addebitata all’ente pubblico;
- per gli acquisti effettuati dalle P.A. sia nell’ambito della sfera non commerciale che nell’esercizio di attività d’impresa.
La circolare AdE 27/E/2017 ha precisato che in relazione alle operazioni riconducibili allo split payment non si applicano le disposizioni concernenti la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa di all’articolo 32-bis del D.L. 83/2012. Ciò, in quanto, attesa la finalità antifrode si ritiene che l’applicazione della scissione dei pagamenti costituisca la regola prioritaria.
Lo split payment, invece, non si applica(va):
- alle fattispecie nelle quali la P.A. non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore;
- agli acquisti per i quali l’ente è “debitore d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto”;
- prima delle modifiche recate dalla Manovra correttiva, alle prestazioni di servizi rese alle P.A. i cui compensi siano assoggettati a ritenute alla fonte;
- alle operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale, dello scontrino fiscale o della fattura semplificata;
- alle operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi c.d. speciali;
- alle operazioni rese in favore dei dipendenti della P.A. o società;
- alle operazioni per le quali la P.A. o società acquirente esportatore abituale intende avvalersi della disciplina di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. 633/1972.
Con particolare riferimento all’ultimo punto, il meccanismo della scissione dei pagamenti non è applicabile, quindi, nelle ipotesi in cui il soggetto passivo acquirente (quindi la P.A. o la società) intende avvalersi, sussistendone i requisiti, della disciplina relativa agli acquisti senza pagamento dell’imposta, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. 633/1972.
In tali casi, per effetto della lettera di intento inviata dall’esportatore abituale, gli acquisti beneficiano del trattamento di non imponibilità e, pertanto, con riguardo ai medesimi acquisti non è applicabile la disciplina della scissione dei pagamenti.
Così facendo, gli esportatori abituali che già, in considerazione dell’attività posta in essere, si trovano in una posizione creditoria Iva, potranno utilizzare il cd. plafond disponibile e conseguentemente il fornitore dovrà emettere la fattura in regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. 633/1972, senza l’annotazione “scissione dei pagamenti”.
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