Split payment: ambito soggettivo dopo la circolare 9/E/2018 – II° parte
di EVOLUTIONLa circolare AdE 9/E/2018 ha confermato che anche dopo l’entrata in vigore delle nuove regole applicabili dal 2018 le disposizioni dello split payment si applicano alle pubbliche Amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della L. 244/2007.
Trattasi dei:
- soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
- soggetti indicati a fini statistici dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della L. 196/2009 e delle Autorità indipendenti;
- delle Amministrazioni autonome annoverate dall’articolo 1, comma 209, della L. 244/2007.
Ai fini dell’esatta individuazione delle P.A. tenute ad applicare la scissione dei pagamenti si deve continuare a fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), www.indicepa.gov.it.
Laddove il riferimento all’IPA non sia esaustivo, torna utile – in tale circoscritta ipotesi – per il fornitore il rilascio dell’attestazione di cui al comma 1-quater dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972. Ciò, nell’ipotesi in cui la P.A. acquirente, nonostante sulla base delle norme sopra richiamate rientri nell’alveo di applicazione della scissione dei pagamenti, non abbia richiesto l’anzidetto accreditamento all’IPA e non abbia comunicato al fornitore l’applicabilità alla stessa del meccanismo di cui trattasi.
TABELLA RIEPILOGATIVA |
|
Pubbliche Amministrazioni |
|
Enti |
|
Fondazioni | Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento o che comunque siano controllate da soggetti pubblici |
Società |
|
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |