Split payment: ambito soggettivo dopo la circolare 9/E/2018 – I° parte
di EVOLUTIONL’articolo 3 del D.L. 148/2017 ha riscritto il comma 1-bis dell’articolo 17-ter del decreto Iva stabilendo che lo split payment trova applicazione, oltre che nei confronti delle pubbliche Amministrazioni (comma 1), anche per:
- gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persone (ASP) operanti, principalmente, nell’ambito dei servizi sociali e socio-sanitari (lettera 0a). Per quanto riguarda le aziende speciali la circolare AdE 9/E/2018 ha precisato che trattasi di “ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”. Si tratta, pertanto, di un ente diverso dal comune o dalla provincia da cui dipende funzionalmente;
- le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche soggette allo split payment per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% (lettera 0b). La circolare 9/E/2018 ha chiarito che per il calcolo del 70% delle partecipazioni delle pubbliche Amministrazioni, occorre fare riferimento al solo fondo di dotazione, così come determinato dall’atto di costituzione della fondazione stessa. Inoltre, ha affermato il documento di prassi, pur limitandosi il dato letterale della norma alle sole “fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%”, si ritiene che anche le fondazioni soggette al controllo di soggetti pubblici, attraverso la nomina degli organi di gestione della fondazione stessa, rientrino nel meccanismo della scissione dei pagamenti. Ecco che allora tra le fondazioni soggette alla disciplina dello split payment vengono in rilievo, ad esempio, le fondazioni degli Ordini professionali;
- le società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio e dai ministeri attraverso voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (lettera a). La circolare AdE 9/E/2018 ha precisato che il controllo va inteso sia come controllo di diritto sia come controllo di fatto;
- le società controllate direttamente o indirettamente da Amministrazioni pubbliche, enti pubblici e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c) del comma 1-bis possessori della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (lettera b);
- le società partecipate, per una percentuale non inferiore al 70%, da Amministrazioni pubbliche o da enti o società di cui ai punti precedenti (lettera c). La circolare AdE 9/E/2018 ha precisato che La circostanza che la società sia partecipata, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, porta a ricondurla automaticamente nell’ambito applicativo della disciplina dello split payment;
- le società quotate, inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o con altro eventuale indice per il mercato azionario stabilito dal decreto MEF, identificate ai fini Iva nel territorio italiano, si ritiene anche tramite un rappresentante fiscale (lettera d). Con il riferimento alle società quotate identificate ai fini Iva in Italia, il legislatore ha voluto precisare che sono soggette alla disciplina della scissione dei pagamenti le società quotate che sono stabilite o identificate ai fini Iva in Italia, restando, invece, escluse tutte quelle società che, non essendo stabilite o identificate in Italia, non posseggono una partita Iva italiana.
Le nuove regole, previste dal D.L. 148/2017, sono applicabili dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 gennaio 2018 sono state stabilite le nuove modalità di attuazione.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |