20 Gennaio 2018

Split payment: il decreto delinea il nuovo ambito soggettivo

di EVOLUTION
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La scissione dei pagamenti (o split payment) è stata introdotta dalla legge di Stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 629, lettera b), L. 190/2014) al fine di ridurre il “Vat gap” e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi Iva (articolo 17-ter D.P.R. 633/1972).
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua i soggetti coinvolti nell’ambito applicativo dello split payment alla luce della pubblicazione del decreto ministeriale 9 gennaio 2018 recante le disposizioni attuative delle regole applicabili dal 1° gennaio 2018.

L’articolo 3 del D.L. 148/2017 ha riscritto il comma 1-bis dell’articolo 17-ter del decreto Iva stabilendo che lo split payment trova applicazione, oltre che nei confronti delle pubbliche Amministrazioni (comma 1), anche per:

  • gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persone (lettera 0a);
  • le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche soggette allo split payment per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% (lettera 0b);
  • le società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio e dai ministeri attraverso voti sufficienti per esercitare un ‘influenza dominante nell’assemblea ordinaria (lettera a);
  • le società controllate direttamente o indirettamente da Amministrazioni pubbliche, enti pubblici e società possessori della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (lettera b);
  • le società partecipate, per una percentuale non inferiore al 70%, da Amministrazioni pubbliche o da enti o società di cui ai punti precedenti (lettera c);
  • le società quotate, inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o con altro eventuale indice per il mercato azionario stabilito dal decreto MEF, identificate ai fini Iva nel territorio italiano, si ritiene anche tramite un rappresentante fiscale (lettera d).

Le nuove regole, previste dal D.L. 148/2017, sono applicabili dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 gennaio 2018 sono state stabilite le nuove modalità di attuazione.

Quest’ultimo decreto ha sostituito l’articolo 5-ter del D.M. 23 gennaio 2015 che ora prevede che:

  • in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, lo split payment è applicabile alle società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB che risultano tali alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2017, ossia al 24 aprile 2017;
  • per le operazioni per le quali è emessa fattura nell’anno 2018 e negli anni successivi, lo split payment si applica alle società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB, identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, alle fondazioni partecipate da Amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%, alle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da Amministrazioni pubbliche o da enti e società, che risultano tali alla data del 30 settembre dell’anno precedente. L’elenco è pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo. Solo per l’anno 2017 il suddetto elenco è stato pubblicato entro il 19 dicembre con effetti a valere per l’anno 2018 (su sito del MEF sono presenti 6 elenchi).

Nell’ambito delle società controllate di cui al comma 1-bis, lettere a), b), dell’articolo 17-ter del decreto Iva sono incluse le società il cui controllo è esercitato congiuntamente da:

  • pubbliche Amministrazioni centrali di cui alla lettera a) dello stesso comma 1-bis e/o
  • società controllate da queste ultime e/o
  • pubbliche Amministrazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma 1-bis o
  • enti e società di cui alle lettere Oa), Ob), a) e c) e/o da società controllate da queste ultime.

Infine, i commi 3 e 4 del nuovo articolo 5-ter regolano la sussistenza/il venir meno del controllo, della partecipazione o dell’inclusione nell’indice FTSE MIB in corso danno. Al riguardo si veda la tabella che segue.

Tipo di evento Decorrenza evento Split payment
Sussistenza controllo, partecipazione, inclusione in corso d’anno Entro il 30.9.X Dal 1.1.X+1
Dall’1.10.X Dal 1.1.X+2
Venir meno del controllo, partecipazione, inclusione in corso d’anno Entro il 30.9.X Dal 1.1.X+1
Dall’1.10.X

Dal 1.1.X+2

 

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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