20 Gennaio 2018

Split payment: il decreto delinea il nuovo ambito soggettivo

di EVOLUTION
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La scissione dei pagamenti (o split payment) è stata introdotta dalla legge di Stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 629, lettera b), L. 190/2014) al fine di ridurre il “Vat gap” e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi Iva (articolo 17-ter D.P.R. 633/1972).
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua i soggetti coinvolti nell’ambito applicativo dello split payment alla luce della pubblicazione del decreto ministeriale 9 gennaio 2018 recante le disposizioni attuative delle regole applicabili dal 1° gennaio 2018.

L’articolo 3 del D.L. 148/2017 ha riscritto il comma 1-bis dell’articolo 17-ter del decreto Iva stabilendo che lo split payment trova applicazione, oltre che nei confronti delle pubbliche Amministrazioni (comma 1), anche per:

  • gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persone (lettera 0a);
  • le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche soggette allo split payment per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% (lettera 0b);
  • le società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio e dai ministeri attraverso voti sufficienti per esercitare un ‘influenza dominante nell’assemblea ordinaria (lettera a);
  • le società controllate direttamente o indirettamente da Amministrazioni pubbliche, enti pubblici e società possessori della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (lettera b);
  • le società partecipate, per una percentuale non inferiore al 70%, da Amministrazioni pubbliche o da enti o società di cui ai punti precedenti (lettera c);
  • le società quotate, inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o con altro eventuale indice per il mercato azionario stabilito dal decreto MEF, identificate ai fini Iva nel territorio italiano, si ritiene anche tramite un rappresentante fiscale (lettera d).

Le nuove regole, previste dal D.L. 148/2017, sono applicabili dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 gennaio 2018 sono state stabilite le nuove modalità di attuazione.

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