21 Ottobre 2017

Split payment: nuova soggettività e pubblicazione elenchi prorogata

di EVOLUTION
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Il meccanismo dello split payment mira a garantire, da un lato, l’Erario, dal rischio di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei fornitori della P.A. che addebitano in fattura l’imposta e, dall’altro, la P.A. stessa, dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo tratta dell’ambito soggettivo dello split payment alla luce delle recenti modifiche apportate dal D.L. 148/2017.

L’articolo 17-ter del decreto Iva individua l’ambito soggetto dello split payment. A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1 del D.L. 50/2017 (cd. Manovra correttiva), così come modificato dalla L. 96/2017 di conversione, è previsto che il meccanismo trovi applicazione per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Amministrazioni pubbliche come definite dall’articolo 1, comma 2, della L. 196/2009, inclusi gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali come gli Ordini professionali (tra cui si annovera il CNDCEC), nonché di alcune societàassimilate”.

Ciò ha comportato una estensione dell’ambito soggettivo del meccanismo; coerentemente, la norma modificativa ha altresì adattato la rubrica dell’articolo 17-ter in “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società”.

L’ambito soggettivo dello split payment è stato ulteriormente esteso ad opera dell’articolo 3 del D.L. 148/2017, il quale, sostituendo il comma 1-bis dell’articolo 17-ter, ha modificato il quadro identificativo dei soggetti interessati diversi dalle pubbliche Amministrazioni.

In particolare, l’articolo 3 del D.L. 148/2017 ha riscritto il comma 1-bis dell’articolo 17-ter del decreto Iva stabilendo che lo split payment trova applicazione, oltre che nei confronti delle pubbliche Amministrazioni (comma 1), anche per:

  • gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persone (lettera 0a);
  • le fondazioni partecipate da Amministrazioni pubbliche soggette allo split payment per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% (lettera 0b);
  • le società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio e dai ministeri attraverso voti sufficienti per esercitare un ‘influenza dominante nell’assemblea ordinaria (lettera a);
  • le società controllate direttamente o indirettamente da Amministrazioni pubbliche, enti pubblici e società possessori della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (lettera b);
  • le società partecipate, per una percentuale non inferiore al 70%, da Amministrazioni pubbliche o da enti o società di cui ai punti precedenti (lettera c);
  • le società quotate, inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o con altro eventuale indice per il mercato azionario stabilito dal decreto MEF, identificate ai fini Iva nel territorio italiano, si ritiene anche tramite un rappresentante fiscale (lettera d).

In pratica, quindi, la nuova tipologia di soggetti ricompresa nell’ambito dello split payment è rappresentata dalle fondazioni.

Le nuove regole previste dal D.L. 148/2017 saranno applicabili dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2018 e, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dal 16 ottobre 2017 (entrata in vigore del decreto), saranno stabilite le nuove modalità di attuazione.

Fino al 31 dicembre 2017 rimarranno, quindi, in vigore le disposizioni recate dal D.L. 50/2017. Al riguardo, con un comunicato di ieri, il MEF ha reso noto che la pubblicazione degli elenchi provvisori delle società controllate e quotate soggette alle disposizioni dello split payment, prevista per il 20 ottobre 2017, è rinviata al prossimo 31 ottobre.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Gli effetti della manovra correttiva sull’Iva