Split payment più ampio dal 2018
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLa recente conversione in legge del D.L. 148/2017 ha confermato, con decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2018, l’estensione dell’ambito soggettivo dei destinatari del meccanismo di scissione dei pagamenti Iva previsto dall’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972. Prima di analizzare tali novità, è bene ricordare che già il D.L. 50/2017 aveva ampliato la platea dei soggetti interessati allo split payment. La prima categoria di soggetti destinatari delle regole sulla scissione dei pagamenti è costituita dalla pubblica Amministrazione (P.A.), per la cui individuazione è necessario aver riguardo a quei soggetti nei cui confronti i fornitori hanno l’obbligo di emissione della fattura elettronica. Si tratta, ricorda l’Agenzia nella circolare 27/E/2017, di una categoria più ampia rispetto ai soggetti indicati ai fini statistici dall’ISTAT (ex articolo 1 della L. 196/2009); difatti, per l’individuazione si deve aver riguardo all’indice IPA (www.indicepa.gov.it) senza considerare i soggetti classificati nella categoria dei gestori dei servizi pubblici in quanto esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica. Per quanto riguarda le società controllate dalla P.A., l’Agenzia delle Entrate conferma in primo luogo che per l’individuazione delle società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (di cui alla lett. a) dell’articolo 17-ter) rileva sia il controllo di diritto (articolo 2359, n. 1, codice civile), che richiede la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, sia quello esercitabile tramite un numero di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante (articolo 2359, n. 2, codice civile). Diversamente, per quanto concerne le società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni (lett. b dell’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 633/1972), si richiama solo il controllo di diritto, e quindi assumono rilevanza solamente le società in cui si dispone della maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria. In ordine alle società controllate direttamente o indirettamente dalle società controllate dalla P.A., la circolare 27/E conferma che rileva solamente il controllo di diritto, e per il controllo indiretto si deve tener conto, a norma dell’articolo 2359, comma 2, codice civile, anche dei voti esercitabili per il tramite di società controllate, società fiduciarie e per interposta persona (escludendo in ogni caso i voti spettanti per conto di terzi). L’Agenzia ricorda inoltre che per effetto di quanto stabilito dall’articolo 5-ter del D.M. del 23 gennaio 2015 (come modificato dai successivi decreti del 27 giugno 2017 e 13 luglio 2017), nel novero delle società controllate dalla P.A. rientrano anche quelle il cui controllo è esercitato congiuntamente dalle pubbliche Amministrazioni centrali, da quelle locali e dalle società controllate da queste ultime (si tratta dei soggetti in precedenza indicati). La circolare 27/E ricorda che il controllo congiunto di diritto sussiste solamente in presenza dei requisiti di cui all’articolo 2359 codice civile, come indicato nella lettera b) dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, in cui è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche. Pertanto, non sussiste tale controllo quando sussistono solo partecipazioni minoritarie che, sommate tra loro, superano la percentuale del 50%. Infine, per quanto riguarda le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, si deve aver riguardo a tale indice, ferma restando la possibilità per il MEF di individuare un elenco alternativo: per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2017 si deve aver riguardo all’elenco pubblicato sul sito del MEF. Con la nuova versione dell’articolo 17-ter, dal prossimo 1° gennaio 2018, saranno ricompresi nei soggetti destinatari dello split payment anche i seguenti soggetti:
- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona (nuova lettera 0a);
- fondazioni partecipate da Amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% (nuova lettera 0b);
- società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri (lettera a);
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c) (lettera b);
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b) (lettera c).
È bene precisare che per la definitiva operatività del nuovo scenario normativo è necessario attendere l’adozione di un decreto attuativo che dovrà sostituire quelli già emanati in precedenza (decreto 23 gennaio 2015, già modificato dai successivi decreti del 27 giugno 2017 e del 13 luglio 2017).