Split payment: rimborsi Iva per i fornitori di P.A.
di EVOLUTIONIn applicazione del meccanismo dello split payment, il fornitore:
- addebita l’Iva alla P.A. o società cessionaria/committente,
- senza, però, incassarla.
Si determina così in capo al fornitore una “strutturale” eccedenza di Iva detraibile.
Al fine di limitare gli effetti finanziari negativi per i fornitori della P.A., la lettera c) del comma 629, articolo 1, della L. 190/2014 ha modificato la disciplina dei rimborsi di cui all’articolo 30, comma 2, lettera a), del D.P.R. 633/1972, che nell’individuare i contribuenti che possono chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile (se di importo superiore a 2.582,28 euro), include l’ipotesi in cui questi esercitino esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, “nonché”, nella nuova formulazione, “a norma dell’articolo 17-ter”.
Ciò consente ai fornitori della P.A. e società controllate, in sede di richiesta di rimborso avanzata nella dichiarazione annuale o nell’istanza trimestrale, di computare nel calcolo dell’aliquota media, tra le operazioni c.d. ad aliquota zero, le operazioni effettuate nei confronti della P.A. o società.
Si badi che l’effettuazione di operazioni soggette al regime dello split payment, non costituisce un presupposto autonomo ai fini della richiesta di rimborso, ma tali operazioni saranno considerate, insieme alle altre relative al periodo di riferimento, nel calcolo della sussistenza del presupposto “aliquota media”.
Il comma 630 dell’articolo 1 della L. 190/2014 prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze siano individuati, tra i soggetti nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i fornitori della P.A., limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti.
In ossequio a tale disposizione, l’articolo 8 del D.M. 23.01.2015, così come modificato dal D.M. 20.02.2015, ha previsto la priorità per i rimborsi Iva (annuali e infrannuali) richiesti dai soggetti che effettuano operazioni rientranti nell’ambito di applicazione dello split payment in base al presupposto della differenza dell’aliquota Iva media delle vendite e degli acquisti.
Peraltro, al fine di ampliare la platea dei rimborsi prioritari da split payment, non operano le condizioni previste dall’articolo 2 del D.M. 22.03.2007, che rimangono però in vigore per le altre categorie di rimborsi prioritari e richiedono:
- l’esercizio dell’attività da almeno tre anni;
- una eccedenza detraibile richiesta a rimborso d’importo pari o superiore a 10.000 euro, in caso di rimborso annuale, e a 3.000 euro, in caso di rimborso trimestrale;
- una eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.
L’ammissione al rimborso prioritario è comunque limitata all’eccedenza detraibile derivante dalle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti, effettuate nel periodo in cui è venuto ad esistenza il credito Iva.
Pertanto, le operazioni da split payment danno diritto all’erogazione prioritaria solo nel limite dell’ammontare dell’imposta applicata a tali operazioni nel periodo di riferimento.
Atteso che il rimborso prioritario è spettante solo nel caso in cui
- sia integrato il presupposto dell’“aliquota media” e
- nel limite dell’imposta relativa alle operazioni in split payment,
diversamente dalle altre tipologie di rimborso prioritario, è dunque possibile che il rimborso da split payment sia prioritario solo per una parte dell’importo, mentre la parte restante rimane soggetto all’esecuzione ordinaria, fermo restando che la relativa istruttoria rimane comunque unica per l’intero importo, giacché ciò è necessario ai fini della verifica della sussistenza del presupposto.
Pertanto, la priorità opera al momento della liquidazione della somma per la parte che corrisponde all’imposta applicata alle operazioni in split payment.
L’articolo 1, comma 4-bis, del D.L. 50/2017 introduce una rilevante novità relativamente ai rimborsi da conto fiscale per effetto della quale diverranno accelerati.
In particolare, si prevede che, dal 1° gennaio 2018, i rimborsi da conto fiscale di cui all’articolo 78 della L. 413/1991, a favore dei fornitori delle Amministrazioni pubbliche e società controllate, sono pagati direttamente da Equitalia in base ai fondi resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, senza la necessità di attendere l’accredito di specifici fondi da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Le regola applicative saranno determinate con un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che doveva essere emanato entro 90 giorni dal 23 giugno 2017 (data di entrata in vigore della L. 96/2017 di conversione del D.L. 50/2017).
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