Split payment sempre obbligatorio
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariCon la risposta n. 111, pubblicata nella giornata di ieri, l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter D.P.R. 633/1972, in relazione ad un’istanza presentata da un’agenzia di viaggi rientrante nel perimetro soggettivo di applicazione del regime di split payment in quanto società controllata da un ente pubblico non economico.
Si ricorda preliminarmente che il regime di scissione dei pagamenti, previsto nell’articolo 17-ter D.P.R. 633/1972, prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di alcuni soggetti (Pubbliche Amministrazioni ed altri soggetti rientranti negli elenchi pubblicati sul sito del MEF) il debitore del tributo è l’acquirente/committente.
A tal fine, il soggetto che emette la fattura deve riportare nel documento stesso la dicitura “scissione dei pagamenti” al fine di consentire alla controparte il pagamento del solo imponibile ed il versamento dell’imposta direttamente all’Erario.
Nell’istanza di interpello presentata all’Agenzia, il soggetto passivo (Alfa) è un’agenzia di viaggi che, sul fronte delle operazioni attive, applica il regime speciale di cui all’articolo 74-ter D.P.R. 633/1972, mentre in relazione alle operazioni di acquisto (tipicamente prenotazioni alberghiere e noleggi di autoveicoli per conto dei clienti) utilizza il canale di prenotazione GDS (Global Distribution System) ricevendo tuttavia dei documenti di acquisti comprensivi di Iva, e per i quali non è quindi possibile procedere all’applicazione del regime di scissione dei pagamenti.
Infatti, la società istante evidenzia che, applicando il meccanismo della scissione dei pagamenti, si troverebbe a sostenere elevati oneri, costi e difficoltà amministrative/operative, in quanto:
- riceverebbe una fattura irregolare (in quanto comprensiva di Iva) e non potrebbe quindi registrarla detraendo l’Iva sull’acquisto, trattandosi di operazione che doveva essere assoggettata al regime di split payment;
- dovrebbe pertanto versare all’Erario l’Iva secondo il meccanismo dello split payment;
- avendo corrisposto l’Iva anche al fornitore (oltre che all’Erario) dovrebbe porre in atto processi amministrativi per tentare il recupero, spesso assai complicato, se non impossibile, dell’imposta pagata al fornitore in anticipo a causa delle caratteristiche del sistema di pagamento GDS (addebito su carta di credito dell’intero importo al lordo dell’Iva).
Nell’interpello si evidenzia quindi l’impossibilità, nel caso di specie, di applicare l’Iva con il regime di scissione dei pagamenti, ragion per cui si ritengono applicabili i chiarimenti resi dall’Agenzia delle entrate (circolare AdE 1/E/2015 e circolare AdE 15/E/2015) secondo cui “ove le pubbliche amministrazioni, dopo il 1° gennaio 2015, abbiano corrisposto al fornitore l’Iva ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’imposta incassata dalle pubbliche amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione. In tali casi, infatti, l’imposta deve ritenersi, ancorché irregolarmente, assolta”.
Nella risposta, l’Agenzia evidenzia in primo luogo che la società istante, quale agenzia di viaggi, ha un esonero dall’applicazione del regime di split payment solamente sulle operazioni attive in quanto il regime speciale di cui all’articolo 74-ter prevale rispetto a quello di cui all’articolo 17-ter dello stesso D.P.R. 633/1972.
Al contrario, sugli acquisti non sussiste alcuna esimente e non trovano applicazione i chiarimenti forniti nei citati documenti di prassi, poiché gli stessi intendevano far salvi gli eventuali comportamenti difformi tenuti dai soggetti passivi prima dell’emanazione dei chiarimenti.
Pertanto, conclude l’Agenzia, ove il fornitore abbia emesso fattura ritenendo, erroneamente, che per la stessa non trovasse applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti lo stesso dovrà procedere ad emettere apposita nota di variazione ex articolo 26, comma 3, D.P.R. 633/1972 e l’emissione di un nuovo documento contabile recante l’indicazione “scissione dei pagamenti”.
Laddove il fornitore non provvedesse ad emettere la predetta nota di variazione, salva la responsabilità di quest’ultimo, Alfa deve provvedere a regolarizzare l’operazione ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lett. b), e comma 9, D.Lgs. 471/1997 (emissione di un documento integrativo).
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