20 Maggio 2017

Sponsorizzazione alle ASD non contestabile fino a 200.000 euro

di Angelo Ginex
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In tema di spese di sponsorizzazione opera una presunzione legale secondo cui le medesime sono inerenti/deducibili sino alla concorrenza di euro 200.000, qualora erogate a società sportive dilettantistiche (ASD).

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 6 aprile 2017, n. 8981.

La vicenda trae origine dalla notifica ad una società di un avviso di accertamento Ires, con cui l’Agenzia delle Entrate riprendeva a tassazione i costi di pubblicità, in quanto ritenuti non inerenti all’attività d’impresa e, quindi, indeducibili, oltre che antieconomici.

La società contribuente proponeva ricorso, che veniva rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Bari. La medesima presentava ricorso in appello, che veniva anch’esso rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale affermava la non inerenza/indeducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche oggetto di ripresa fiscale.

Pertanto, la società contribuente proponeva ricorso per cassazione, eccependo, tra gli altri motivi, la violazione/falsa applicazione dell’articolo 108 Tuir e, in particolare, dell’articolo 90, comma 8, L. 289/2002, secondo cui Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario…”.

Nella pronuncia in rassegna, la Suprema Corte ha affermato che non vi è alcun dubbio che l’articolo 90, comma 8, L. 289/2002 abbia sancito una presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese de quibus sino alla concorrenza di euro 200.000, qualora erogate ad associazioni sportive dilettantistiche.

Ciò, purché siano rispettati i seguenti criteri (cfr., Cass., sentenza 5720/2016):

  • il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
  • sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
  • la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
  • il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

Quanto, poi, alla (presunta) antieconomicità della spesa, la Suprema Corte ha statuito che l’articolo 90, comma 8, L. 289/2002 contempla una presunzione assoluta, oltre che della natura di spesa pubblicitaria, altresì di inerenza della spesa sino alla soglia, normativamente fissata, dell’importo di euro 200.000.

In virtù di ciò, quindi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al motivo sopra indicato, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione per un nuovo esame della controversia.

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