Sponsorizzazioni: detraibilità Iva in cerca di certezze
di Matteo FerociIn materia di spese di sponsorizzazione, la deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette implica l’automatica detraibilità dell’Iva regolarmente addebitata in fattura e pagata al fornitore?
Il quesito, che presenta sicuro interesse, richiede un’attenta analisi dei precedenti giurisprudenziali.
Sul punto può essere innanzitutto citata la CTP Catania, sentenza n. 6313/12/18 del 27.04.2018, depositata in segreteria il 25.05.2018.
La questione contesa riguardava un avviso di accertamento per l’annualità 2012 con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione i costi di sponsorizzazione sostenuti dal ricorrente nei confronti di due distinte ASD in quanto ritenuti antieconomici, non inerenti e sproporzionati rispetto al volume d’affari dichiarato accertando, quindi, una maggiore Irpef, Irap ed Iva con annesse sanzioni ed interessi.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento in seno ai giudici di prima cure i quali, con la pronuncia sopra richiamata, operavano una distinzione tra trattamento ai fini delle imposte dirette ed Iva confermando, con riferimento al primo aspetto, la liceità del comportamento tenuto dal contribuente in quanto conforme a quanto previsto dalla presunzione legale assoluta di cui all’articolo 90, comma 8, L. 289/2002: in particolare, come più volte rimarcato dalla recente giurisprudenza di merito e di legittimità (sentenze n. 5720/2016, 7207/2017 e 8981/2017), nel limite di 200.000 euro annui le spese di sponsorizzazione sono considerate spese di pubblicità e come tali integralmente deducibili nell’anno di sostenimento.
Relativamente, invece, alla detraibilità dell’Iva i giudici, dopo aver sancito l’assenza di un’analoga presunzione come quella esistente ai fini Irpef/Irap, statuivano che quest’ultima continuava ad essere ancorata al rispetto dei principi generali che regolano la detrazione dell’imposta, fra cui l’inerenza che “oltre ad essere qualitativa, può rilevare anche dal punto di vista meramente quantitativo (ossia di entità e congruità della spesa)”.
Ciò portava il collegio giudicante a ritenere indetraibile l’Iva derivante dalle spese di sponsorizzazione in quanto costi ritenuti non congrui rispetto al totale dei costi dell’esercizio (24% dei costi per servizi).
La pronuncia in commento, a ben vedere, appare in controtendenza rispetto ai recenti orientamenti della Suprema Corte di Cassazione resi in tema di antieconomicità ed inerenza.
Relativamente al primo aspetto i massimi giudici fanno notare (sentenza n. 2875/2017) che è inammissibile l’indetraibilità dell’Iva solo perché l’operazione sottostante viene tacciata di antieconomicità: in particolare la Corte, richiamando orientamenti della Corte di Giustizia UE, sostiene che “in condizioni normali non è consentito all’amministrazione di rideterminare il valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dall’imprenditore escludendo il diritto a detrazione per le ipotesi in cui il valore dei beni e servizi sia ritenuto antieconomico e dunque diverso da quello da considerare normale o comunque sia tale da produrre un risultato antieconomico”.
La valutazione dell’inerenza presuppone, per contro, un’analisi limitata solo e soltanto ad elementi qualitativi e non quantitativi “senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo” (ordinanza n. 450/2018).
In particolare, la dimostrazione da parte dell’Ufficio di un’eventuale antieconomicità “manifesta e macroscopica” di un’operazione costituirebbe un mero indizio di non inerenza del bene per finalità estranee all’attività svolta (sentenza n. 2240/2018); nel caso di specie la “manifesta e macroscopica” antieconomicità dei costi di sponsorizzazione sembrerebbe, tuttavia, non provata da parte dell’Ufficio nella misura in cui gli stessi incidono per un 5% circa sui ricavi dichiarati.