18 Giugno 2019

Sport bonus 2019: le disposizioni attuative

di Gennaro Napolitano
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La Legge di bilancio 2019 ha ampliato l’ambito applicativo del c.c. sport bonus, vale a dire del credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche introdotto dalla L. 205/2017 (articolo 1, commi 621628, L. 145/2018).

Alla luce delle nuove disposizioni, l’operatività del tax credit viene estesa anche al 2019 e, contestualmente, vengono elevati i limiti di fruibilità dell’agevolazione.

In particolare, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2019, il credito d’imposta spetta in misura pari al 65% della donazione, anche nel caso in cui le erogazioni siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti sportivi.

Inoltre, diversamente da quanto previsto dalla precedente disciplina, la fruizione del bonus non è più riservata solo alle imprese (esercitate in forma individuale e collettiva), ma viene estesa alle persone fisiche e agli enti non commerciali. Il credito d’imposta, peraltro, spetta anche alle stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti.

Le disposizioni attuative del “nuovo” sport bonus sono state adottate con il D.P.C.M. 30.04.2019, che ha disciplinato i diversi profili applicativi dell’agevolazione.

Il tax credit, pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2019, spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile e ai titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

  • bonifico bancario;
  • bollettino postale;
  • carte di debito, carte di credito e prepagate;
  • assegni bancari circolari.

Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali devono indicare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al 2019.

Il bonus è utilizzabile esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione e non è cumulabile con ulteriori agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Regole diverse sono stabilite per l’ottenimento e la fruizione del beneficio da parte dei titolari di reddito d’impresa. In sintesi:

  • il credito d’imposta è riconosciuto in due finestre temporali di 120 giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre 2019;
  • i titolari di reddito d’impresa che intendono usufruire del credito d’imposta devono presentare richiesta all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nei termini e con le modalità previste da apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio;
  • l’Ufficio per lo sport pubblica sul proprio sito l’elenco degli ammessi al beneficio secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste (fino a esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra), nonché l’elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il bonus fiscale;
  • se l’ammontare complessivo dei contributi riconosciuti è inferiore alla disponibilità della finestra di riferimento, l’Ufficio per lo sport pubblica l’elenco degli ulteriori soggetti ammessi (fino a esaurimento delle risorse disponibili);
  • le somme eventualmente rimaste inutilizzate nella prima finestra confluiscono in quella successiva;
  • a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione dell’elenco dei soggetti a cui è riconosciuto, il tax credit è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • il credito d’imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo;
  • il beneficio non è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Il D.P.C.M. in esame disciplina anche le cause di revoca e le procedure di recupero del bonus illegittimamente fruito. A tal fine, viene previsto che:

  • il credito d’imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti stabiliti dalla legge;
  • fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito;
  • l’Agenzia delle entrate trasmette all’Ufficio per lo sport l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi;
  • qualora l’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, accerti l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, dell’agevolazione, ne dà comunicazione in via telematica all’Ufficio per lo sport che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
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