Sport e diritto d’autore: gli oneri per la diffusione di musica
di Carmen MusuracaGuido Martinelli
È ormai di comune dominio che per poter diffondere musica, radio, videoclip in locali frequentati da pubblico, non è più sufficiente aver provveduto a regolarizzare la propria posizione solo riguardo le licenze per la tutela del diritto d’autore ma è necessario mettersi in regola anche sul fronte della corresponsione di quanto per legge prescritto a tutela dei c.d. “diritti connessi”.
Venuti alla ribalta per effetto di alcuni decreti di attuazione di disposizioni di origine comunitaria (D.Lgs.n.685/94; D.Lgs. n.68/03) che hanno modificato ed ampliato la disciplina già esistente in materia, i diritti connessi, di cui agli artt.72 e ss. della L. n.633/41, sono posti a tutela di chi, pur non essendo l’autore ideatore un’opera, partecipa da un punto di vista industriale, tecnico o creativo alla sua realizzazione: fonografici, interpreti, esecutori…
Il riconoscimento di specifici diritti strettamente connessi al diritto d’autore in favore di questi soggetti ha lo scopo di rendere merito, anche economicamente, al lavoro di chi impegna le proprie risorse per la realizzazione dell’opera per come essa viene effettivamente goduta dal pubblico.
I fonografici, sulla base della definizione presente nella citata legge (art.78 L.D.A.), sono quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che assumono l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione su supporto materiale dei suoni provenienti da un’esecuzione musicale e non solo (detti fonogrammi), e provvedono alla concreta realizzazione del disco originale da porre successivamente in commercio.
La legge riconosce a questi soggetti il diritto a ricevere, in occasione della pubblica diffusione dei fonogrammi da essi prodotti, un compenso o un equo compenso a seconda che l’utilizzazione della l’ opera venga fatto a scopo di lucro o meno, e ciò indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro comunque spettanti.
Sono nate nell’ultimo decennio delle organizzazioni consortili di categoria, che decidono di fare da tramite tra tutti coloro i quali diffondono musica in pubblico ed i soggetti titolari dei diritti connessi al solo scopo di facilitare le operazioni di regolarizzazione delle licenze in relazione agli obblighi di legge appena rilevati, offrendo anche degli utili servizi di convenzioni con le grandi associazioni di categoria e garantendo convenienza per tutti coloro che fanno uso e diffondono in pubblico musica registrata.
In veste di Collecting Society questi consorzi, che sono mandatari delle aziende discografiche più importanti del settore, si adoperano per la raccolta dei compensi dovuti, provvedono alla negoziazione dei contratti, rilascio delle necessarie licenze e realizzano tutti i servizi di carattere amministrativo e tecnico necessari per lo svolgimento dell’attività di gestione dei diritti.
Visto lo sfruttamento importante e il ruolo notevole che anche nel mondo dello sport riveste la musica e la sua diffusione, sia in quanto elemento essenziale ai fini della realizzazione della prestazione atletica stessa, sia in quanto funzionale a rendere più gradevole e rilassante l’ambiente in cui essa si svolge, è importante per gli operatori del settore capire meglio se ed entro quali limiti tali diritti siano dovuti per legge.
A tal proposito, sicuramente dovrà considerarsi perfezionato il requisito della pubblica utilizzazione della musica anche laddove questa venga effettuata da parte di associazioni nei soli confronti dei propri associati in quanto, pur trattandosi di circoli chiusi con accesso riservato esclusivamente ai soci, non può non considerarsi soddisfatto i presupposto di pubblica diffusione dell’opera per come disciplinato all’art. 15 LDA.
Se il dubbio poteva sorgere in riferimento alle associazioni, sicuramente è legittimo parlare di “pubblico” in relazione alle società sportive dilettantistiche che offrono il servizio sportivo a veri e propri clienti.
Si sono intensificati nell’ultimo periodo presso i centri sportivi di tutta Italia non solo le “visite” da parte di rappresentanti di consorzi di fonografici in cerca di accordi ma anche i controlli da parte della Guardia di Finanza finalizzati alla verifica della regolarità delle licenze in essere sia ai fini della tutela del diritto d’autore che dei diritti connessi, e in alcune circostanze i pubblici ufficiali hanno anche provveduto al sequestro degli amplificatori o di quant’altro fosse necessario per impedire l’illegittima diffusione di musica.
Si segnala, dunque, a tutti gli operatori del settore innanzitutto l’importanza di ottemperare all’onere in esame ma soprattutto la massima attenzione affidandosi ai professionisti di loro fiducia prima della sottoscrizione di contratti standard o prestampati che a volte celano nella quantificazione degli oneri dovuti delle forfetizzazioni poco convenienti.