Il possesso di partecipazioni
La causa di esclusione oggetto di analisi è quella contenuta nell’articolo 1, comma 57, lett d), L. 145/2018.
Non possono infatti avvalersi del regime forfettario “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”
Tale previsione può essere divisa in due parti: una prima riguardante le partecipazioni in società personali (rimasta sostanzialmente inalterata, se non per quanto riguarda la partecipazione ad una impresa familiare), la seconda che invece si occupa dei soci di Srl.
In tema di società di persone va ricordato che nella circolare AdE 10/E/2016 venne segnalato come la partecipazione in società inattiva non risultata ostativa ai fini della verifica dei requisiti di “novità” per poter accedere alla sostitutiva ridotta al 5%.
Poiché l’articolo 1, comma 65, L. 190/14, alla lett a), richiede che il contribuente non abbia operato nel triennio precedente neppure in via partecipativa, è possibile dire che una partecipazione in soggetto inattivo non costituisce esercizio di attività: “La preclusione in argomento, in ogni caso, non opera qualora i redditi percepiti dal contribuente nel triennio siano riconducibili ad un contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, né in caso di partecipazione ad una società inattiva”.
Al riguardo pare utile ricordare che tale partecipazione, in soggetto inattivo, comunque impedirebbe l’accesso al regime forfettario, se posseduta al momento di ingresso nel regime.
Nelle società di persone, infatti, la partecipazione è preclusiva indipendentemente da qualsiasi altra considerazione.
Diversi invece paiono i ragionamenti che devono essere posti in campo quando si ha a che fare con una società di capitali; infatti, mentre la partecipazione in una società personale, come detto, costituisce elemento atto ad inibire l’accesso al regime forfettario, diversamente, per le società di capitali è richiesto il controllo e, soprattutto per quanto in questa sede interessa, la riconducibilità dell’attività svolta dalla società a quella che il socio svolge tramite la propria posizione personale.
Pare evidente che una società inattiva non svolge alcuna attività, quindi non vi è alcun elemento di riconducibilità.
È altrettanto evidente che l’inattività deve essere sostanziale e non solo formale.
Non pare si pongano problemi nel caso in cui la società dovesse realizzare plusvalenze o minusvalenze dalla cessione dei beni strumentali precedentemente impiegati nell’attività; si tratta di una interpretazione che potrebbe sdoganare l’applicazione del regime forfettario per i soci che partecipano, ad esempio, a società oggi in liquidazione.
Se così fosse, l’elettricista che partecipa ad una Srl che realizzava impianti elettrici ma che oggi non opera più, avrebbe titolo per poter accedere al regime forfettario.
Allo stesso modo, non risulterebbe ostativa la partecipazione ad una società che mai ha operato.
Evidentemente si tratta di una interpretazione fondata sul tenore della norma, che distingue i requisiti per le partecipazioni nei diversi tipi societari, che merita una conferma ufficiale.
12 Marzo 2019 a 18:01
M olto interessante.
Una domanda: ho partiva IVA e quote in una società srl pari all’80%, con il medesimo codice ATECO. Però questa società è in fallimento: quindi non dovrebbe essere per me ostativa all’accesso al regime forfettario, giusto?
Grazie mille
Daniele Giannini