Srl con i requisiti per la trasparenza con opzione IRI
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLe società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale di cui all’articolo 116 del Tuir non possono optare per il nuovo regime IRI poiché le due opzioni sono alternative tra di loro.
È quanto emerge dalla lettura coordinata delle modifiche apportate all’articolo 116 del Tuir ed all’inserimento del nuovo articolo 55-bis dello stesso Tuir che ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo regime opzionale dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI).
L’imposta sul reddito d’impresa nasce con l’intento di consentire anche ai soggetti Irpef, normalmente soggetti al regime di trasparenza fiscale, una separazione tra il reddito prodotto dall’impresa (soggetto a tassazione separata del 24%) e reddito prelevato dal titolare o dai soci (tassato quale reddito d’impresa ai fini Irpef con le aliquote progressive).
Destinatari naturali sono quindi tutti i soggetti Irpef che adottano il regime di contabilità ordinaria (requisito necessario per poter monitorare i flussi finanziari relativi ai prelievi di utili e riserve), i quali durante gli anni di durata dell’opzione (quinquennio) “rinunciano” alla tassazione dei redditi con il regime della trasparenza poiché l’imposta su reddito d’impresa prevede la tassazione al 24% del reddito prodotto dall’impresa al netto dei prelievi operati dal titolare o dai soci i quali costituiscono costi deducibili in capo all’impresa ed imponibili in capo ai percipienti.
Nell’ambito dei soggetti che possono accedere al regime opzionale IRI sono state anche incluse, in presenza di determinate condizioni, anche le società a responsabilità limitata, ed in particolare quelle che hanno i requisiti per poter accedere al regime di trasparenza fiscale di cui all’articolo 116 del Tuir (numero di soci non superiore a 10 o 20 per le cooperative e ricavi inferiori alle soglie previste per gli studi di settore). Tale ultima disposizione è stata modificata inserendo il nuovo comma 2-bis secondo cui “in alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l’opzione per l’applicazione del regime di cui all’articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l’opzione di cui all’articolo 55-bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo”.
Dalla lettura di tale disposizione emerge quindi che l’opzione per l’IRI da parte delle “piccole” Srl si pone quale alternativa all’opzione di cui all’articolo 116 del Tuir, e tale conclusione è coerente con l’obiettivo della nuova IRI di tassare le imprese interessate senza l’applicazione del regime di trasparenza. Pertanto, per le Srl che hanno già optato per il regime di trasparenza sarà necessario attendere il termine del triennio di durata dell’opzione e solo successivamente sarà possibile procedere con l’opzione per l’IRI quale regime alternativo.
In buona sostanza, a seguito dell’introduzione dell’IRI, i regimi di tassazione delle Srl (con i requisiti di cui all’articolo 116 del TUIR) possono essere alternativamente i seguenti:
- ordinario con imponibilità Ires al 24% del reddito della società e tassazione Irpef in capo ai soci degli eventuali dividendi percepiti con le regole ordinaria;
- opzione per trasparenza fiscale di cui all’articolo 116 del Tuir, con imputazione diretta del reddito in capo ai soci indipendentemente dalla percezione e tassazione in capo agli stessi ai fini Irpef (vincolo triennale con rinnovo automatico salvo revoca);
- opzione per l’IRI di cui all’articolo 55-bis del Tuir, con tassazione in capo alla società del reddito al 24%, determinato al netto dei prelievi eseguiti dai soci e tassati ai fini Irpef in capo agli stessi (vincolo quinquennale).