La stabile organizzazione “consolidante” di una fiscal unit
di Fabio LanduzziIl D.Lgs. 147/2015 (il cd. “decreto internazionalizzazione”), all’articolo 6, ha introdotto rilevanti cambiamenti nella disciplina del consolidato fiscale mediante diverse modifiche apportate agli articoli 117 e 120 del Tuir. Alcuni di questi cambiamenti interessano in modo significativo anche la posizione della stabile organizzazione in Italia di soggetti esteri.
Occorre dapprima ricordare che nell’assetto normativo in vigore antecedentemente alle novità introdotte dal decreto internazionalizzazione – le quali hanno effetto dai periodi d’imposta in corso alla data del 7 ottobre 2015 – la stabile organizzazione di un soggetto non residente in Italia poteva assumere solo la funzione di consolidante nell’ambito di una fiscal unit con altre società italiane, e nel suo patrimonio doveva includere le partecipazioni di controllo nelle imprese consolidate. Il decreto internazionalizzazione, come noto e come già si è avuto di commentare, è intervenuto significativamente sulla disciplina della stabile organizzazione cancellando la portata del precedente principio della attrattività della stessa, che ne governava in modo immanente il funzionamento.
In questo rinnovato contesto, quindi, il Legislatore ha modificato il comma 2 dell’articolo 117, del Tuir, laddove sono identificati i soggetti che possono fungere da consolidanti della fiscal unit, ed ha disposto che i soggetti non residenti possono esercitare l’opzione per il consolidato in qualità di consolidanti a condizione che:
- siano residenti in uno Stato con cui è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione che preveda un adeguato scambio di informazioni; e
- esercitino in Italia un’attività d’impresa mediante una stabile organizzazione che assume la qualifica di consolidante.
Ciò che rileva è che nella disposizione è stato cancellato il riferimento al fatto che le partecipazioni nelle società consolidate italiane siano incluse nel patrimonio della stabile organizzazione, in precedenza contenuto invece alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 117 del Tuir.
Cosa significa questo? In poche parole che la società estera, purché residente in uno Stato coperto da convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia e collaborativo, se possiede partecipazioni di controllo in società di capitali residenti in Italia, può optare per il consolidato fiscale delle controllate italiane facendo assurgere alla funzione di consolidante la propria stabile organizzazione in Italia sebbene le partecipazioni nelle consolidate non siano affatto inserite fra gli assets riferibili alla stessa stabile organizzazione italiana.
L’Amministrazione finanziaria, nella circolare 40/E/2016 ha sottolineato che questa modifica normativa, come abbiamo sopra premesso, è del tutto coerente con la contestuale modifica della disciplina della stabile organizzazione e con la soppressione del previgente principio della forza di attrazione.
È peraltro opportuno osservare che quando ricorrono le condizioni sopra indicate, l’assunzione della funzione di consolidante da parte della stabile organizzazione italiana del soggetto estero non avviene in forza della “designazione” di cui al comma 2-bis dell’articolo 117 del Tuir. Nella circostanza qui in commento, si rientra nella fattispecie tipica e naturale dell’opzione per il consolidato fiscale, la quale sarà esercitata nelle modalità previste dalla legge da parte della stabile organizzazione italiana della casa madre estera, che, giuridicamente e contabilmente, è il soggetto titolare delle partecipazioni nelle società rientranti nel delineato perimetro di consolidamento fiscale.
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