9 Febbraio 2018

Stabile organizzazione e fusione transfrontaliera

di Marco Bargagli
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Ai sensi dell’articolo 181 Tuir nelle operazioni di straordinarie, anche a carattere internazionale (quali, ad esempio, fusioni o scissioni), le perdite fiscali, l’eccedenza di interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti, nonché l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica, sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 172, comma 7 del Tuir, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell’attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, risultante dall’operazione e nei limiti di detta differenza.

Sullo specifico tema delle fusioni transazionali, è recentemente intervenuta l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, con la risoluzione 161/E/2017, avente ad oggetto il trattamento fiscale di un’operazione di fusione per incorporazione avvenuta tra due società comunitarie (residenti in Francia e Lussemburgo) aventi stabile organizzazione in Italia.

Riportiamo, di seguito, la fattispecie prospettata con l’interpello:

  • Alfa branch è la stabile organizzazione in Italia di Alfa, società di diritto francese che opera nel settore bancario;
  • la società francese Alfa ha incorporato, mediante fusione, la società di diritto lussemburghese Beta;
  • Beta, a sua volta, operava in Italia per il tramite della stabile organizzazione denominata Beta branch, che esercitava sul territorio nazionale le attività di Beta, che risulta cessata in seguito alla fusione per incorporazione.

La stabile organizzazione della società incorporante Alfa, che è stata appositamente costituita in vista della citata fusione transfrontaliera tra Alfa e Beta, è subentrata nella titolarità di tutte le attività e le passività e di tutti i rapporti giuridici in essere presso la stabile organizzazione italiana della società incorporata.

L’operazione straordinaria sopra descritta, è stata attuata sulla base delle disposizioni previste dalla Direttiva comunitaria n. 2005/56/CE.

Ciò premesso, il soggetto istante (Alfa branch) ha richiesto di chiarire il corretto trattamento fiscale dell’operazione e, in particolare, se per effetto della fusione transfrontaliera avvenuta tra Alfa e Beta, le perdite maturate in capo a Beta branch sono riportabili nella stabile organizzazione di Alfa, denominata Alfa branch.

A seguito dell’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i pertinenti chiarimenti facendo riferimento al combinato disposto degli articoli 178, comma 1, lettera d) e 179, comma 2, del Tuir ossia alle norme di recepimento della Direttiva comunitaria n. 90/434/CE (successivamente trasfusa nella Direttiva comunitaria n. 2009/133/CE).

In merito, occorre considerare che:

  • un’operazione di fusione che coinvolge due o più società residenti in stati membri diversi dell’Unione Europea, si qualifica come una “fusione transfrontaliera”;
  • deve sussistere il requisito sostanziale previsto nel caso delle operazioni di fusione per incorporazione, ovvero la “modalità di scioglimento senza liquidazione”.

A tali condizioni, trova applicazione il principio di neutralità e di continuazione dei valori fiscali già previsto peraltro in materia di fusioni tra soggetti residenti in Italia, nei limiti in cui la stabile organizzazione mantenga inalterato il complesso dei beni, diritti ed obblighi facenti capo ad essa anteriormente alla fusione.

Di contro, come espressamente chiarito dalla citata risoluzione AdE 161/E/2017, qualora alcuni beni vengano “distolti” dalla stabile organizzazione, “si considerano realizzati al valore normale i componenti dell’azienda o del complesso aziendale che, nell’ambito delle operazioni di fusione siano eventualmente fuoriusciti dalla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato”.

Con specifico riferimento alla possibilità di utilizzare le perdite fiscali pregresse realizzate prima della fusione dalla stabile organizzazione della società lussemburghese (incorporata), l’Agenzia delle Entrate ha anzitutto richiamato le disposizioni previste dall’articolo 181 Tuir il quale, come detto, pone precisi limiti, prevedendo che: “nelle operazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 178, le perdite fiscali sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 172, comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell’attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall’operazione e nei limiti di detta differenza” .

A parere dell’Agenzia, tale disposizione trova applicazione in relazione a tutte quelle operazioni di riorganizzazione poste in essere tra soggetti comunitari non residenti in Italia che comportano nello stesso Stato italiano una costituzione, un’aggregazione ossia un semplice trasferimento, da un soggetto all’altro, di stabili organizzazioni.

In merito, nell’ambito della descritta operazione di fusione, si possono creare due diverse ipotesi:

  • il soggetto incorporante non possiede nel territorio dello Stato una stabile organizzazione e, pertanto, le attività e le passività della società conferente confluiscono in una stabile organizzazione appositamente costituita;
  • il soggetto incorporante dispone già nel territorio dello Stato di una o più stabili organizzazioni e, pertanto, le attività e le passività della conferente vengono attribuite ad una stabile organizzazione già esistente.

In entrambi i casi si integrano tra di loro, ai fini fiscali, gli attivi di soggetti diversi: quelli della società conferente (la società incorporata o fusa) e quelli preesistenti della società beneficiaria (incorporante).

In sostanza, quando nel territorio dello Stato si verifica l’integrazione di attivi, a seguito di un’operazione transnazionale che determina l’attribuzione del patrimonio di una stabile organizzazione della società “conferente” ad una stabile organizzazione preesistente riferibile alla società “beneficiaria”, il riporto delle perdite fiscali pregresse è soggetto alle limitazioni previste dall’articolo 181 Tuir.

Di contro, qualora l’intero patrimonio della stabile organizzazione della “conferente” confluisca nella stabile organizzazione riferibile alla società “beneficiaria” costituita appositamente in occasione dell’operazione straordinaria, non realizzandosi “integrazione di attivi”, non potrà essere applicato il citato articolo 181 Tuir, con la conseguenza che il riporto delle perdite fiscali non soggiace a limiti.

 

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