16 Ottobre 2017

Stabile organizzazione “isolata” dagli altri redditi della casa madre

di Fabio Landuzzi
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Le modifiche apportate agli articoli 151 e 152 del Tuir ad opera dell’articolo 7 del D.Lgs. 147/2015 (c.d. Decreto internazionalizzazione), fra gli altri aspetti, hanno provveduto ad allineare con i criteri prescritti in ambito Ocse la disciplina italiana della tassazione delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri rimuovendo il precedente principio noto nella prassi come la “attrattività” della stabile organizzazione.

Prima di questo intervento normativo, infatti, gli enti esteri con stabile organizzazione in Italia venivano assoggettati ad imposta sul reddito nello Stato italiano sulla base di un concetto unitario ed onnicomprensivo di “reddito complessivo imponibile” regolato secondo la disciplina del reddito d’impresa. Si parlava allora di una forza di attrazione della stabile organizzazione, la cui sola presenza in Italia fungeva da collettore di tutti i redditi ivi prodotti dalla casa madre estera, anche se di diversa fonte e natura.

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La stabile organizzazione: recente evoluzione della disciplina nazionale ed internazionale
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