Stabile organizzazione quale debitore d’imposta
di EVOLUTIONL’articolo 17 del D.P.R. 633/1972 rappresenta una delle disposizioni più importanti contenute nella legge Iva, giacché, come si evince dalla rubrica innovata di recente ad opera dell’articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 24/2016, individua il soggetto debitore dell’imposta.
Deve intendersi per debitore d’imposta il soggetto passivo obbligato al pagamento dell’Iva verso l’Erario.
Relativamente alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, il comma 4 dell’articolo 17 prevede che le disposizioni previste nel precedente comma 2 – assolvimento degli obblighi Iva da parte del cessionario/committente residente – e comma 3 – assolvimento degli obblighi e godimento dei diritti Iva da parte del cedente/prestatore non residente – non si applicano quando l’operazione è effettuata dal non residente tramite una sua stabile organizzazione in Italia.
Trattasi dei casi in cui la stabile organizzazione del soggetto non residente interviene direttamente nell’operazione conclusa con soggetti terzi.
Di contro, deve escludersi che la stabile organizzazione partecipi all’effettuazione dell’operazione quando in nessun modo il cedente o prestatore utilizzi le risorse tecniche o umane della stabile organizzazione in Italia per l’esecuzione della cessione o della prestazione considerata.
Al riguardo, infatti, va precisato che la soggettività passiva della stabile organizzazione trova un limite:
- sul piano “interno”, vale a dire nei rapporti con la casa madre estera;
- sul piano “esterno”, cioè nei rapporti con i terzi, in quanto circoscritta alle operazioni a essa imputabili.
In pratica, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da soggetti non residenti, ma con stabile organizzazione in Italia, il debitore dell’imposta è:
- il cessionario o committente, ove la stabile organizzazione del prestatore non partecipi all’effettuazione dell’operazione;
- il cedente o prestatore, ove la stabile organizzazione del prestatore partecipi all’effettuazione dell’operazione.
Ciò, però, va coordinato con la regola secondo la quale,
- per le operazioni rese nei confronti di cessionari o committenti non residenti né stabiliti nel territorio dello Stato e
- per le operazioni rese nei confronti di cessionari o committenti non soggetti passivi d’imposta,
il debitore dell’Iva è in ogni caso il cedente o prestatore estero. Questi, in linea generale, assolve ai relativi obblighi tramite il numero identificativo Iva già attribuito allo stesso.
Tuttavia, qualora il cedente o prestatore sia un soggetto passivo non residente ma con una stabile organizzazione in Italia, non gli è consentito:
- né di identificarsi direttamente;
- né di nominare un rappresentante fiscale italiano.
In tal caso, infatti, gli obblighi Iva devono sempre essere adempiuti dalla stabile organizzazione italiana, anche quando l’operazione è effettuata direttamente dalla casa madre estera.