23 Luglio 2016

Stabilità degli introiti e soggettività IVA nella sharing economy

di Marco PeiroloPaolo Centore
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Nel precedente intervento sul profilo soggettivo degli utenti delle piattaforme di “sharing economy” abbiamo evidenziato che, secondo la posizione espressa dal Comitato IVA nel Working Paper n. 878 del 22 settembre 2015, il rapporto che unisce il fornitore alla piattaforma di economia condivisa implica una certa continuità, per cui le operazioni di vendita di beni e servizi soddisfano i requisiti richiesti dall’art. 9, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE per essere qualificate come “attività economiche” anche se effettuate in via del tutto occasionale.

Tale conclusione, che trae fondamento dalle indicazioni rese dalla Corte di giustizia, prescinde dallo scopo e dai risultati dell’attività, per cui le operazioni effettuate attraverso le piattaforme di economia collaborativa, anche se generano corrispettivi di modesto importo nel loro complesso, non sono idonee, per ciò solo, ad escludere la soggettività passiva IVA in capo agli utenti.

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L’Iva nella new economy
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