Start-up innovative: codici tributo per versare le imposte
di Giovanna GrecoA partire dallo scorso 20 luglio, gli atti costitutivi e gli statuti delle start-up innovative in forma di società a responsabilità limitata possono essere redatti e sottoscritti con firma digitale attraverso la piattaforma “startup.registroimprese.it”. Quindi, diviene operativa la nuova procedura di costituzione prevista dal decreto Investment Compact (D.L. n. 3/2015, articolo 4, comma 10-bis), le cui modalità attuative sono state approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2016 (in Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2016), come rettificato dal decreto ministeriale 7 luglio 2016.
Rammentiamo che le specifiche tecniche per compilare il modello standard di atto costitutivo e statuto sono state approvate con decreto direttoriale 1° luglio 2016. Inoltre, lo stesso giorno il MiSE ha emanato anche la circolare n. 3691/C con cui sono state fornite le disposizioni applicative concernenti la nuova procedura.
L’atto, previamente registrato e sottoscritto da parte di ciascun contraente, o da parte dell’unico sottoscrittore in caso di società unipersonale, può essere trasmesso mediante la pratica telematica “comunicazione unica” all’Ufficio del registro delle imprese competente per territorio entro 20 giorni dall’ultima sottoscrizione.
L’Ufficio ricevente protocollerà automaticamente la pratica ed effettuerà le verifiche di sua competenza. In caso di esito positivo l’Ufficio, entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito, procederà all’iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria del registro delle imprese con la dicitura aggiuntiva “start-up costituita a norma dell’articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”.
Tale dicitura sarà eliminata dall’Ufficio al momento dell’iscrizione nella sezione speciale. Qualora le firme digitali siano autenticate da un notaio, il termine per l’iscrizione provvisoria nella sezione ordinaria è di 5 giorni.
In caso di irregolarità formali l’Ufficio sospenderà il procedimento di iscrizione, assegnando, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC della pratica di comunicazione unica, a tutti i sottoscrittori un termine non superiore a 15 giorni per regolarizzare la pratica. In caso di mancata regolarizzazione entro i termini indicati il Conservatore, con propria determinazione motivata, rifiuta l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
È opportuno precisare che il nuovo procedimento è facoltativo e alternativo rispetto all’ordinaria modalità di costituzione con atto pubblico. Pertanto, come sottolineato nella circolare n. 3691/C, le CCIAA potranno continuare a iscrivere, in sezione ordinaria e speciale, start-up costituite nella forma di società a responsabilità limitata a norma dell’articolo 2463 del codice civile con atto pubblico.
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 115137 del 19 luglio 2016, ha evidenziato che l’imposta di registro, l’imposta di bollo e le relative sanzioni ed interessi connessi alla registrazione degli atti costitutivi dovranno essere versati mediante il modello di pagamento “F24”.
Inoltre, con la risoluzione n. 56/E del 19 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha:
- istituito i codici tributo per il versamento – mediante il modello F24 – delle imposte e relative sanzioni ed interessi connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle start-up
- esteso l’utilizzo del modello F24 ai versamenti delle imposte, delle sanzioni ed interessi connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle start-up
I codici introdotti con la risoluzione sono:
- 1540 – Start-up innovative – atto costitutivo – Imposta di registro;
- 1541 – Start-up innovative – atto costitutivo – Sanzione da ravvedimento imposta di registro;
- 1542 – Start-up innovative – atto costitutivo – Imposta di bollo;
- 1543 – Start-up innovative – atto costitutivo – Sanzioni da ravvedimento imposta di bollo;
- 1544 – Start-up innovative – atto costitutivo – Interessi da ravvedimento.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di stipula degli atti, nel formato “AA”.
24 Agosto 2016 a 11:31
Per una cessione ai soci con rinuncia al finanziamento il notaio rogante ha inserito in atto, richiamando l’art. 22 DPR 131/86 2° comma, la seguente formula: “l’enunciazione dei finanziamenti non dà luogo all’applicazione dell’imposta venendo a cessare, in virtù di quest’atto, gli effetti delle disposizione enunciate”.