Start-up innovative: proroga di un anno del periodo agevolato
di Giovanna GrecoCon la Manovra correttiva 2017 le agevolazioni delle start up innovative sono state prorogate di un anno. Infatti, è stato eliminato lo sfasamento temporale esistente tra la durata massima della qualifica di start up innovativa (5 anni) e la durata massima dell’intero pacchetto di agevolazioni previsto a favore di tale società (4 anni). In tal senso, è stato prorogato da 4 a 5 anni il limite temporale dei benefici previsti dalla normativa in vigore a favore delle società start up.
La norma specifica che non sono interessate dall’estensione temporale le imprese costituite prima dell’entrata in vigore della L. 221/2012, le quali rimangono quindi assoggettate ai limiti temporali di cui all’articolo 25, comma 3, ossia: 4 anni dalla data di entrata in vigore del D.L. 179/2012, se la start-up innovativa è stata costituita entro i 2 anni precedenti; 3 anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti; 2 anni, se è stata costituita entro i 4 anni precedenti.
La modifica approvata è stata apportata in coerenza con quanto disposto dal comma 11-ter dell’articolo 4 del Decreto Investment Compact che ha incrementato di un anno, da 4 a 5, il periodo di tempo dalla data di costituzione delle società entro il quale poter essere considerate start up innovative. Lo sfasamento temporale esistente aveva infatti generato alcuni dubbi circa la corretta applicabilità del limite temporale del regime agevolato. Non era, infatti, ben evidente se le agevolazioni potessero essere godute per i primi 4 anni e non nel quinto anno. I dubbi sono stati superati con la modifica approvata.
Con la proroga di un anno del periodo di applicazione del regime agevolativo le start up innovative hanno un anno in più per deliberare la ricapitalizzazione per perdite che superano il terzo del capitale sociale o che lo portano al di sotto del minimo legale. Inoltre, le start up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono utilizzare istituti ammessi solo nelle S.p.a., come:
- la creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti;
- la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote;
- la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi;
- l’offerta al pubblico di quote di capitale;
- la remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale.
Alle start up innovative non si applica la disciplina delle procedure concorsuali. Esse sono assoggettate in via esclusiva alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento.
Si ricorda che l’articolo 57, comma 3, della Manovra correttiva ha previsto l’adeguamento, da 4 a 5 anni dalla data di costituzione di una start up innovativa, del periodo di applicazione delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro di cui all’articolo 28 del D.L. 179/2012.
La retribuzione dei lavoratori assunti da una start up innovativa è costituita da una parte fissa, che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, composta dalle voci collegate all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri parametri concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.
Peraltro, il successivo comma 8 prevede che ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è concessa la possibilità di definire i criteri per la determinazione della retribuzione da corrispondere ai lavoratori assunti da una società start up.
È il caso di evidenziare che il processo di allineamento tra le diverse tempistiche dettate per le start up innovative tuttavia non è completo. Resta infatti fissato a 4 anni il termine indicato al comma 3 dell’articolo 21 del D.Lgs. 81/2015 (Jobs act), il quale prevede alcune deroghe specifiche alla disciplina dei contratti a tempo determinato disciplinati nello stesso articolo 21. Ai sensi del comma 1, in particolare, il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi, e, comunque, per un massimo di 5 volte nell’arco di 36 mesi indipendentemente dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe fosse maggiore il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio della sesta proroga. Il successivo comma 2 stabilisce che nel caso in cui il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ossia 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Così come disposto dal comma 3 del D.Lgs. 81/2015, i suddetti limiti previsti per le proroghe e i rinnovi dei contratti a termine non si applicano alle imprese start up innovative per un periodo di 4 anni dalla costituzione della società ossia per il più limitato periodo previsto dal comma 3 dell’articolo 25 del D.L. 179/2012 per le società già costituite. Tale periodo di 4 anni non è stato toccato nel corso del percorso di conversione della Manovra correttiva. In definitiva, quindi, non è del tutto chiaro se la start up innovativa possa applicare le deroghe relative alla disciplina dei contratti a tempo determinato solo per i primi 4 anni di vita e non nel quinto.