Start-up e PMI innovative: chiarimenti CCIAA su attività di controllo
di Giovanna GrecoCon la circolare n. 3696/C del 14 febbraio 2017, Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito un preciso approfondimento sui requisiti che le imprese devono possedere, non solo per iscriversi alla sezione speciale dedicata alle PMI e alle start-up innovative, ma anche per mantenere tale condizione nel tempo.
In dettaglio, i controlli che la legge rimette agli uffici del Registro delle imprese, in sede di iscrizione delle stesse nella sezione speciale dedicata alle start-up e alle PMI innovative (verifiche preventive) e durante la vigenza dello status speciale di start-up innovativa e PMI innovativa (verifiche dinamiche), vertono sulla coerenza dell’oggetto sociale con l’impresa, fonte spesso di dubbi, nonché sulla presenza del sito web per verificare l’attività innovativa.
La circolare è diretta a chiarire cosa devono verificare gli uffici delle Camere di Commercio in sede di indagine preventiva e in itinere sulle start-up e PMI innovative e quindi cosa le start-up e PMI innovative devono dimostrare di possedere, ai fini dell’iscrizione nel Registro speciale, per ottenere la qualifica di start-up e PMI innovative e per il suo mantenimento, tenendo presente che vi sono alcune differenze da considerare tra i requisiti richiesti per le start-up e PMI innovative.
Verifiche preventive e in itinere start-up
La start-up innovativa, per essere iscritta nella sezione speciale del Registro imprese, deve dimostrare di possedere i requisiti previsti dal comma 2 e dal comma 12 dell’articolo 25 D.L. 179/2012 nella domanda telematica debitamente compilata e presentata per l’iscrizione. Si rammenta che per ottenere la qualifica di start-up innovativa e acquisire i benefici previsti è fondamentale possedere una serie di requisiti formali e sostanziali, ovvero:
- assumere la forma della società di capitali – vale a dire che è possibile costituire una start-up innovativa nella forma di S.r.l., S.p.a., S.a.p.a., oppure di società cooperativa;
- avere per oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- avere sede principale in Italia o in uno Stato Ue o Eea (spazio economico europeo), purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia. A partire da giugno 2017, tali verifiche potranno essere effettuate tramite il BRIS – business registers interconnection system;
- avere una produzione annua totale non superiore a 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di attività, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio (verifiche da effettuarsi a partire dai dati di bilancio depositati presso le Camere di Commercio, ovviamente vale solo per le start-up di non nuova costituzione);
- essere stata costituita da non più di 60 mesi;
- non distribuire utili per tutta la durata del regime agevolato;
- non nascere da fusione, scissione o da cessione azienda/di ramo di azienda;
- possedere un certo numero di dipendenti qualificati, dimostrandolo allegando i titoli accademici e le specializzazioni possedute da tali soggetti;
- possedere almeno una privativa industriale o intellettuale;
- aver effettuato spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa.
È doveroso distinguere due tipi di verifica, chiaramente indicati dalla norma, ancorché entrambi concorrenti al medesimo risultato dell’iscrizione in sezione speciale della società. I due momenti sono chiaramente scanditi rispettivamente dai commi 2 e 12 dell’articolo 25.
La prima disposizione individua infatti gli elementi genetici perfezionanti la fattispecie, la cui assenza esclude l’esistenza ontologica della start-up.
La seconda disposizione, di carattere decisamente formale-procedurale, indica gli elementi che devono essere “comunicati” dalla società ai fini dell’iscrizione della stessa in sezione speciale. In merito alla verifica quantitativa, l’ufficio deve controllare che nell’apposito campo informativo compilato dall’impresa siano stati descritti i titoli accademici più elevati conseguiti dai membri del team, facendo emergere con chiarezza il conseguimento della percentuale abilitante, anche avvalendosi delle indicazioni fornite dalla società nell’autocertificazione di cui al comma 12, nella parte in cui detto comma richiede “l’indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili”. Alle due precedenti verifiche se ne aggiunge una terza, infatti, l’ufficio è chiamato, nei limiti e secondo i principi stabiliti dall’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, a riscontrare l’autenticità delle dichiarazioni rese dall’impresa.
Le verifiche in itinere o dinamiche per mantenere la qualifica di start-up innovativa dovranno essere eseguite ogni sei mesi e annualmente, a seguito di presentazione della dichiarazione da parte della start-up che attesta il mantenimento dei requisiti richiesti. A tal proposito la continuità di alcuni dei requisiti dovrà essere verificata di volta in volta. La mancata presentazione della dichiarazione annuale o la verifica dell’assenza dei requisiti comporta la perdita della qualifica e la cancellazione automatica dal Registro speciale. Per quanto concerne la decorrenza di 5 anni dalla data di costituzione e la necessaria conversione in PMI innovativa, le Camere di Commercio comunicheranno le modalità semplificate per la conversione senza soluzione di continuità, prima della scadenza dei 5 anni.
Verifiche preliminari e in itinere per PMI innovative
Le PMI innovative al pari delle start-up sono sottoposte a delle verifiche preliminari per accedere alla qualifica. La PMI in sede di iscrizione dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di cui al D.L. 3/2015 articolo 4, comma 1. Successivamente devono essere necessariamente effettuate delle verifiche dinamiche a intervalli fissi (ogni 6 mesi) per garantire la persistenza del possesso dei requisiti e poter mantenere tale qualifica, controllando annualmente in modo sistematico il permanere dei requisiti alternativi relativi all’innovazione tecnologica (D.L. 3/2015, articolo 4, comma 1, lettera e) e la sussistenza degli altri requisiti ricavabili dal bilancio presentato dalla PMI, pena la cancellazione dal Registro speciale e la perdita dei benefici previsti.