Start-up innovative: chiarimenti sulla modalità di costituzione
di Giovanna GrecoCon il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2016 sono state approvate le specifiche tecniche per la struttura degli atti costituivi e degli statuti delle società a responsabilità limitata start-up innovative, che consentono la predisposizione di tali documenti in formato elaborabile XML.
Inoltre, il MISE è intervenuto con la circolare del 1° luglio 2016, n. 3691/C per specificare le modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata start-up innovative in deroga alle norme codicistiche, consentendo ai soci la possibilità di costituirle online con firma digitale senza l’intervento del notaio, attraverso una piattaforma appositamente predisposta “startup.registroimprese.it.”.
Le disposizioni contenute nel decreto acquistano efficacia il 20 luglio 2016 al fine di consentire alle software house di adattare i programmi alle disposizioni in esso contenute.
In deroga a quanto decretato dalle norme del codice civile, il Ministero, in precedenza, è intervenuto con il decreto del 17 febbraio 2016 predisponendo un modello standard di atto costitutivo e statuto di società a responsabilità limitata, finalizzato alla costituzione della start-up. Il Ministero ha chiarito in primis che “il procedimento introdotto dal comma 10-bis è percorribile facoltativamente e in via alternativa rispetto a quello già ordinariamente previsto dal codice civile”. Quindi, le Camere di Commercio potranno continuare a seguire le regole ordinarie ed iscrivere in sezione ordinaria e speciale start-up costituite nella forma di società a responsabilità limitata a norma dell’articolo 2463 del codice civile, con atto pubblico. In pratica il decreto ha, dunque, regolamentato il modello standard alternativo, delineando in via generale, le modalità di deposito e iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese.
Per un adeguato riallineamento tra le norme codicistiche e la disciplina del comma 10-bis si è reso doveroso:
- continuare a predisporre i controlli da parte degli uffici ai fini dell’iscrizione in sezione ordinaria che, malgrado l’originalità delle modalità di costituzione della s.r.l., non perde la sua efficacia costitutiva;
- imporre alle parti costituenti importanti oneri formali a cui adeguarsi come quello dell’impronta digitale con la sottoscrizione elettronica.
La sottoscrizione elettronica dell’atto deve avvenire da parte di ciascun contraente o da parte dell’unico sottoscrittore, qualora la società sia unipersonale, senza possibilità di prevedere modalità di sottoscrizione alternative, sopratutto al fine di consentire le necessarie e corrette verifiche da parte dell’ufficio del registro e delle norme antiriciclaggio.
Inoltre, è stato chiarito che l’ufficio accettante dovrà preliminarmente:
- effettuare l’adeguata verifica del titolare effettivo e, ove la sottoscrizione dell’atto costitutivo avvenga non all’interno dell’ufficio, ma in via remota, e ove l’ufficio non possa provvedere all’identificazione de visu del o dei contraenti, applicare l’articolo 28 del D.Lgs. 231/2007 attraverso l’utilizzo esclusivo del dispositivo di firma digitale;
- verificare che, l’oggetto sociale del concetto di produzione, sviluppo e commercializzazione di un bene o un servizio innovativo, sia lecito, possibile, determinato o almeno determinabile;
- verificare la capacità giuridica e di agire del o dei costituenti.
Infine, il Ministero nella circolare chiarisce che la modalità di iscrizione provvisoria dell’atto costitutivo in sezione ordinaria persiste sino a che l’ufficio non verifichi in via definitiva l’esistenza di tutti i requisiti indicati dall’articolo 25 del DL 179 del 2012, che qualifichino la start-up, e non provveda all’iscrizione della stessa in sezione speciale.
Solo dopo aver eseguito l’iscrizione in sezione speciale, si consolida anche quella in sezione ordinaria e viene meno la cautela nei confronti del mercato dell’indicazione della iscrizione provvisoria.
L’atto viene previamente registrato fiscalmente, avvalendosi della funzionalità “registrazione” presente nella piattaforma della disciplina di autoliquidazione fiscale degli atti, proprio al fine di attuare la procedura di autoliquidazione delle imposte.
Successivamente deve essere iscritto:
- nella sezione ordinaria tramite una pratica di comunicazione unica all’ufficio del registro delle imprese competente per territorio;
- nella sezione speciale, in caso di start-up innovativa, utilizzando le vie ordinarie.