Start – Up innovative: occhio alle scadenze!
di Fabio PauselliÈ tempo di bilanci e nel coacervo delle novità (si veda il formato XBRL per la nota integrativa) non bisogna dimenticare le specifiche scadenze previste per le società start-up innovative. Queste, infatti, periodicamente, con cadenza non superiore a sei mesi, devono aggiornare le proprie informazioni nel Registro Imprese e confermare i requisiti per qualificarsi come start-up innovative. Andiamo per ordine.
Il comma 14 dell’art. 25, D.L. n. 179/2012, prescrive che la start-up innovativa aggiorni con cadenza non superiore a sei mesi le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d’iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese al fine di favorire il monitoraggio diffuso degli effetti della disposizione normativa sul sistema imprenditoriale e per una questione di trasparenza verso il mercato garantita, per l’appunto, da tali adempimenti pubblicitari. Nel caso in cui la comunicazione sia tardiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 2630 c.c.
Il comma 15, invece, dispone che entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della società attesti, mediante autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, depositando tale dichiarazione presso il Registro delle imprese. Così facendo si è inteso rafforzare il concetto che il possesso iniziale ed il mantenimento successivo dei requisiti sono condizione fondamentale per il godimento delle agevolazioni previste dalla normativa. Il mancato deposito dell’autocertificazione nei termini previsti comporta la cancellazione d’ufficio della start-up innovativa dalla speciale sezione, la perdita di tutte le esenzioni e agevolazioni fiscali, mantenendo la sola iscrizione nella sezione ordinaria.
Il Ministero dello Sviluppo economico, con la circolare n. 3672/C del 29 agosto 2014, ha inteso semplificare gli adempimenti relativi all’aggiornamento dei dati e al mantenimento dei requisiti in capo alle start-up innovative. Nonostante il primo aggiornamento delle informazioni di cui al comma 14 debba essere effettuato entro sei mesi dall’iscrizione della società nella sezione speciale del Registro delle imprese, a partire dal secondo adempimento le scadenze per l’effettuazione della dichiarazione semestrale sono uniformate rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, con la precisazione che il secondo adempimento avrà scadenza al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo alla scadenza dall’anno dell’iscrizione alla sezione speciale. Così, ad esempio, una start-up innovativa iscritta alla sezione speciale del Registro imprese il 15 maggio 2014 deve effettuare il primo aggiornamento semestrale entro il 15 novembre 2014, mentre uniforma il secondo aggiornamento semestrale, che avrebbe scadenza al 15 maggio 2015, al 30 giugno 2015, il terzo al 31 dicembre 2015 e così via per ogni successivo semestre.
Inoltre, con l’intento di ridurre a due il numero degli adempimenti annui pur senza compromettere gli obiettivi informativi richiesti dalla norma, è stato previsto che la dichiarazione semestrale di cui al comma 14 con scadenza nel semestre successivo rispetto al termine dell’esercizio sociale può essere effettuata contestualmente all’attestazione del mantenimento dei requisiti prevista dal comma 15. Ad esempio una società, start-up innovativa con esercizio solare che si chiude al 31 dicembre di ciascun anno ed approva il proprio bilancio il 30 aprile 2015, depositerà l’attestazione di mantenimento dei requisiti entro il 30 maggio 2015, cioè entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, e, contestualmente, potrà integrarla con l’aggiornamento delle informazioni richiesti dal comma 14 in modo da adempiere correttamente all’obbligo di informazione semestrale. Nel caso in cui la società non approvi il bilancio relativo all’esercizio 2014 entro sei mesi dal termine dell’esercizio (30 giugno 2015) dovrà comunque depositare l’attestazione di mantenimento dei requisiti entro tale termine semestrale, potendo, come poc’anzi detto, integrare nell’attestazione le informazioni di cui al comma 14 e adempiere, così, agli obblighi semestrali di informativa.
Discorso a parte meritano le società con esercizio non coincidente con l’anno solare. Per queste, infatti, le disposizioni in materia vanno raccordate al fine di garantire comunque il rispetto degli obblighi di legge e la periodicità dell’informazione. Ad esempio una società con esercizio sociale scadente al 30 giugno 2015 che approva il bilancio il 28 ottobre 2015, dovrà depositare l’attestazione di cui al comma 15 entro il 27 novembre 2015 (30 giorni dall’approvazione del bilancio) e potrà integrarla con la comunicazione di cui al comma 14.