Start up: raccolta di capitali on-line
di Luigi Scappini
In un precedente intervento abbiamo analizzato i tratti principali dell’agevolazione prevista per gli investimenti nelle cd. start up innovative, finalmente disciplinati con il D.M. 30 gennaio 2014.
L’investimento, si ricorda, può essere effettuato sia da soggetti Irpef che Ires ma, quello che si intende evidenziare, è come il Legislatore, con l’articolo 30 del D.L. n. 179/2012, abbia espressamente previsto la possibilità di procedere alla raccolta del capitale attraverso portali on-line.
La regolamentazione di tale forma di raccolta è stata demandata alla Consob che puntualmente, in ossequio a quanto previsto dall’art.50-quinquies del TUB, introdotto con il DL n.179/2012, ha adottato la delibera n. 18592.
La raccolta del capitale tramite portali on-line è meglio conosciuta come crowdfunding, sistema con cui un soggetto che vuole sviluppare un determinato progetto, tramite una piattaforma online, crea una rete con il fine di mettersi in contatto con possibili investitori.
Diverse sono le forme di crowdfunding applicabili, in ragione delle variabili applicabili, nel caso delle start up innovative, il Legislatore ha optato per il modello cd. equity-based dove a fronte dell’investimento viene riconosciuta una partecipazione nella società finanziata.
Il regolamento della Consob, come detto, ha istituito il registro dei gestori del portale, disciplinandone contenuto, requisiti e modalità di iscrizione, modifiche e revoche, ma forse, aspetto fondamentale, le informative che devono essere pubblicate sul portale per rendere edotti i possibili investitori delle offerte promosse e delle relative modalità di adesione.
Soggetti ammessi alla gestione dei portali sono le imprese di investimento e alle banche autorizzate ai servizi di investimento che confluiscono in una sezione speciale del registro, e ai soggetti iscritti nel registro disciplinato dal Regolamento di cui alla delibera Consob n. 18592, seppur questi ultimi con l’obbligo di trasmettere gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale solo a banche e imprese di investimento.
Per quanto attiene le informazioni da fornire in merito alla gestione del portale, l’articolo 14 prescrive che siano pubblicati, seppur in forma sintetica, i dati relativi a:
- gestore e soggetti che lo controllano, con espressa specificazione delle persone a cui è demandata amministrazione, direzione e controllo;
- attività e modalità di selezione delle offerte proposte, con la precisazione, nel caso tale funzione sia demandata a soggetti terzi, dei dati di questi ultimi;
- modalità di gestione degli ordini;
- eventuali costi di commessa e gestione;
- modalità di gestione di eventuali controversie scaturenti e relativi sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie;
- sistemi relativi alla tutela della privacy, alla gestione dei rischi di frode;
- dati complessivi dei flussi di offerta e i relativi esiti.
In ragione della specificità del sistema previsto per le start up innovative, il gestore dovrà obbligatoriamente provvedere a fornire le necessarie informazioni relative alla tipicità della “forma” societaria introdotta con il D.L. n.179/2012 consistenti:
- nel divieto di distribuzione di utili;
- nella agevolazioni fiscali consistenti, per i soggetti Irpef nella detraibilità degli investimenti, ammessi in un massimo di euro 500.000 annui, nella misura del 19% (elevata al 25% in ipotesi di start up innovative a vocazione sociale) e per i soggetti Ires nella deducibilità del 20% (elevata al 27%) di un investimento massimo annuale pari a 1.800.000 euro. Proprio in merito all’agevolazione fiscale, si evidenzia come il D.L. n.179/2012 prevedesse l’estensione dell’agevolazione per il periodo 2012-2016, mentre con il D.M. 30 gennaio 2014, tale periodo è stato ridotto al 2015;
- le deroghe previste in materia societaria sintetizzabili nella possibilità di:
- prolungare di 12 mesi il “rinvio a nuovo” delle perdite superiori a 1/3 del capitale;
- possibilità per le Srl di derogare, come previsto per le Spa, al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni, di determinare liberamente i diritti di voto da assegnare ai soci tramite la creazione di categorie di quote prive di tale diritto o con diritto non proporzionale e di emettere strumenti finanziari partecipativi e
- le deroghe previste in materia fallimentare.
Ovviamente nel portale dovranno essere rese disponibili anche le informazioni specifiche relative alla start up innovativa emittente esponendo innanzitutto il progetto e il connesso business plan.
Ma informazioni dovranno essere fornite anche per quanto concerne la tipologia e le caratteristiche degli strumenti emessi, nonché i necessari dati per comprendere appieno l’offerta.
Importante informazione da rendere è quella relativa alla quote sottoscritte dagli investitori professionali, le fondazioni bancarie e gli incubatori di start up (“forma” societaria introdotta in parallelo alle start up innovative, sempre con il D.L. n. 179/2012) in quanto tali soggetti hanno l’obbligo di sottoscrivere almeno il 5% del capitale antecedentemente la pubblicazione dell’offerta.