17 Settembre 2020

Startup: chiarimenti dal Mise sulle attestazioni dei requisiti tardive

di Clara PolletSimone Dimitri
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Con la circolare 1/v del 10 settembre 2020 il Ministero dello sviluppo economico fornisce ulteriori indicazioni alle Camere di Commercio con riferimento ai controlli da effettuare sulle attestazioni di mantenimento dei requisiti di startup e Pmi innovativa.

Ricordiamo che, secondo le prescrizioni dell’articolo 25, comma 15, D.L. 179/2012 (per le startup) entro il termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell’incubatore certificato è tenuto

  • ad attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti (rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5),
  • depositando tale dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese.

L’articolo 25, comma 16, D.L. 179/2012 (per le startup) e l’articolo 4, comma 7, D.L. 3/2015 (per le Pmi innovative), dispongono che il mancato deposito della dichiarazione sia equiparato alla perdita dei requisiti, con conseguente cancellazione dalle rispettive sezioni speciali.

Le citate norme, recentemente modificate dal D.L. 76/2020, prevedono, sotto il profilo procedurale, quanto segue:entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l’incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell’articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15“. Analoghe condizioni sono disposte anche per le Pmi innovative.

La dilazione dei termini per l’approvazione dei bilanci d’esercizio, disposta dall’articolo 106 D.L. 18/2020 (Cura Italia), secondo cui il termine per le convocazioni delle assemblee delle società tenute all’obbligo del bilancio è fissato in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, indipendentemente dalla previsione statutaria della speciale disposizione di cui all’articolo 2364 cod. civ., ha inciso direttamente sulla normativa di settore in argomento.

In applicazione del disposto della norma emergenziale sopra ricordata, le prescrizioni recate dai citati articoli 25 (comma 15) del D.L. 179/2012 e 4 (comma 6) del D.L. 3/2015, devono essere interpretate nel senso che tutte le startup e le Pmi avevano possibilità di depositare entro il 31 luglio 2020 la attestazione di mantenimento dei requisiti.

I sessanta giorni dal mancato deposito della dichiarazione, che a norma del comma 16 equivalgono alla perdita dei requisiti, decorrono dal 1° agosto: in altri termini, il legislatore ha descritto una fase procedimentale che, cronologicamente, si chiude il 30 settembre.

Le Camere di Commercio sono chiamate ad istruire il procedimento, valutando le eventuali dirimenti, prima di giungere al provvedimento ablativo reale.

In considerazioni delle condizioni particolari che hanno caratterizzato il primo semestre 2020, il Mise invita le Camere ad accogliere il ravvedimento operoso da parte delle startup e Pmi innovative che vogliano sanare entro il 30 settembre 2020 la mancata presentazione dell’attestazione in argomento.

Tale istituto, come noto, opera nel lasso di tempo intercorrente tra la scadenza dei termini entro cui l’obbligo doveva essere adempiuto e l’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio.

Pertanto, fino al momento in cui le Camere non avviano il procedimento di cancellazione (che deve comunque avvenire entro sessanta giorni), è ammesso il ravvedimento operoso della società, con deposito tardivo della attestazione de quo.

A tal fine, nell’ottica di propulsione e mantenimento dell’ecosistema delle startup/Pmi, il Mise invita le Camere ad inviare una pec di recall a tutte le startup e Pmi iscritte nella sezione speciale con sollecito a trasmettere (seppur tardivamente) entro brevissimo termine, alle Camere medesime l’attestazione del mantenimento dei requisiti.

Trascorso il termine assegnato, presunta e ritenuta la volontà della società di non confermare i requisiti, gli Uffici procederanno alla cancellazione secondo le disposizioni dettate dal richiamato D.L. 76/2020.

Si segnala infine che, essendo chiaramente individuati dalle due norme di settore, l’obbligato, i termini entro cui tale obbligo deve essere assolto e la natura dell’adempimento, il ravvedimento operoso elimina la sanzione reale della cancellazione, ma non esclude l’applicazione della sanzione pecuniaria per omissionedi eseguire nei termini prescritti…i depositi presso il registro delle imprese”.

Tali sanzioni sono applicate nella misura ridotta di 68,66 euro dal 1° al 30° giorno di ritardo, passando a 206,00 euro dal 31° giorno di ritardo (sanzione applicabile sia per la comunicazione annuale di mantenimento dei requisiti start-up innovativa o incubatore certificato che per la comunicazione annuale di mantenimento dei requisiti Pmi innovativa).