1 Aprile 2015

Stop al fermo se il bene mobile è strumentale all’attività

di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
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A seguito delle modifiche apportate all’articolo 86, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 dall’art. 52, comma 1, lettera m-bis del D.L. n. 69/2013, rispetto alla  comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo, il debitore o i coobbligati che svolgono un’attività di impresa ovvero una professione, nel termine di trenta giorni dalla notifica di detta comunicazione, hanno la possibilità di dimostrare all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività svolta, con ciò inibendo la procedura. Due sono le condizioni fondamentali previste dalla norma:

  1. Il bene mobile deve avere natura strumentale allo svolgimento delle attività;
  2. Il debitore o i suoi coobbligati devono fornire adeguata dimostrazione.

L’intervento normativo si pone nel solco di altri precedenti che già erano intervenuti a favore dei debitori iscritti a ruolo esercenti un’attività d’impresa o professionale, come nella ipotesi di impignorabilità relativa dei beni indispensabili all’esercizio dell’attività, laddove è posto un vincolo di pignoramento parziale dei beni stessi nei limiti di 1/5, nonché la sussidiarietà rispetto agli altri beni pignorabili.

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