Stp con modelli commerciali
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariNonostante le società tra professionisti, costituite ai sensi dell’articolo 10 della Legge 183/2011, facciano fatica a decollare, è bene ricordare che le stesse possono costituirsi secondo uno dei modelli previsti dal codice civile per le società commerciali, anche se svolgono attività rientranti in differenti ordinamenti professionali. Il citato articolo 10 della Legge 183/2011 (legge di Stabilità per l’anno 2012), rubricato “Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti”, consente la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali, utilizzando i modelli societari già previsti dal codice civile, comprese le società cooperative, per le quali tuttavia è richiesto un numero minimo di tre soci. Successivamente, è intervenuto il D.M. 34/2013 (attuativo della Legge 138/2011), composto di 12 articoli, il cui articolo 1 (“Definizioni”) stabilisce alcuni principi generali e, in particolare, dispone che:
- la “società tra professionisti” è la società costituita utilizzando uno dei modelli tradizionali previsti dal codice civile, avente ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia previsto l’obbligo di iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
- la “società multidisciplinare” è la società tra professionisti costituita per l’esercizio di più attività professionali.
Il successivo articolo 2 del decreto ministeriale individua l’ambito applicativo del regolamento stesso, stabilendo che le disposizioni in questione si applicano alle società costituite per l’esercizio di attività professionali, facendo salve le associazioni professionali e le società già costituite alla data dell’entrata in vigore del regolamento (ad esempio, quelle tra avvocati e quelle di ingegneria, di cui in precedenza si è detto). Sul punto, la circolare n. 32 dell’Istituto di Ricerca dei dottori commercialisti ed esperti contabili precisa che l’abrogazione della Legge 1815/1939, ad opera dell’articolo 10, comma 11, della Legge 183/2011, oltre a non inficiare la validità di associazioni già esistenti, non vieta nemmeno la possibilità di costituirne di nuove, fermo restando che vengono meno quei vincoli sanciti dall’articolo 1 della predetta Legge 1815/1939, che condizionavano la partecipazione degli associati e che dovevano comparire nella denominazione dello studio. Come già anticipato, le società tra professionisti sono costituite seguendo i modelli tipici già proposti dal codice civile, e quindi sia sotto forma di società di persone, sia come società di capitali, nonché le società cooperative, sia pure con un minimo di tre soci. Sulla tipologia di società, l’Istituto di Ricerca osserva in primo luogo che il richiamo generico al titolo V del libro V del codice civile, consente di costituire una Stp anche utilizzando il modello della società a responsabilità limitata semplificata, di cui all’articolo 2463-bis cod. civ., sia pure con i necessari adattamenti richiesti dalla disciplina in commento. Al contrario, secondo l’Istituto non sembra pacifica la possibilità di costituire Stp unipersonali (ovviamente nel “modello” Srl o Spa), poiché la Legge 138/2011, pur richiamando i modelli societari “tipici”, dispone l’obbligo di esercitare l’attività esclusivamente da parte dei soci, ed impone altresì che nella denominazione sociale sia riportato che si tratti di società tra professionisti. Sul punto, poiché il richiamo ai modelli societari di cui ai titoli V e VI del libro V del codice civile non contiene alcuna deroga, la richiesta di esercizio dell’attività da parte dei “soci” dovrebbe intendersi in maniera generica, ma non certo impeditiva che il socio sia unico, purché ovviamente professionista. Relativamente ai contenuti dell’atto costitutivo della società tra professionisti, il primo aspetto da considerare riguarda la sede legale della società, poiché l’articolo 9 del D.M. 34/2013 richiede, ai fini dell’iscrizione della società nella sezione speciale dell’albo professionale, che la domanda debba essere rivolta al consiglio dell’ordine in cui è ubicata la sede legale, ferma restando la possibilità di indicare nell’atto costitutivo anche eventuali sedi secondarie.
Per quanto concerne la denominazione o la ragione sociale della società, l’articolo 10, comma 5, della Legge 183/2011 si limita a disporre che “la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti”. Come noto, la nozione di denominazione sociale è prevista per le società di capitale, mentre nelle società di persone le disposizioni del codice civile richiedono che per tali entità sia indicata la ragione sociale, ragion per cui si è posta la necessità di rimediare a tale lacuna normativa, nella considerazione che le società tra professionisti, come già detto, utilizzano i modelli societari tipici del codice civile, comprese le società di persone. Per tale motivo, l’articolo 9, comma 3, del D.M. 34/2013, nel disciplinare il procedimento di iscrizione delle società nella sezione speciale dell’Albo professionale, richiede che sia verificata l’indicazione della denominazione o ragione sociale della società, colmando in tal modo il “buco” normativo dell’articolo 10 della Legge 183/2011. Resta tuttavia ferma la possibilità, in ossequio alla possibilità di utilizzo dei modelli societari tipici previsti per le imprese commerciali, secondo la circolare n. 32/IR, di adottare nomi di fantasia, e non sembrerebbe necessario indicare i nomi dei soci professionisti, come invece richiesto per le società tra avvocati di cui al D.Lgs. 96/2001. L’Istituto di ricerca, tuttavia, appellandosi alle regole deontologiche ed al decoro della professione, raccomanda l’adozione di particolari cautele nell’impiego di formule di fantasia per l’individuazione della ragione e/o denominazione sociale.
28 Dicembre 2017 a 17:45
Vorrei soffermarmi sul fatto che il CNDCEC con un “Pronto Ordini” del 2014 non riconosce la possibilità di costituire una SRL-STP con un solo socio professionista detentore di più dei due terzi del capitale sociale e due soci non professionisti detentori di una capitale sociale inferiore ad un terzo. L’interpretazione del CNDCEC è alquanto restrittiva e si sofferma soltanto ad una superficiale lettura testuale della norma mentre il notariato (in particolare le massime del Triveneto) riconosce ampiamente tale possibilità.
13 Gennaio 2018 a 6:59
Val la pena di ricordare che il CNDCEC non rientra in alcun modo nelle fonti del diritto ed i suoi, talvolta discutibili “Pronto Ordini”, non possono di certo derogare alla legge, onde per cui sarebbe opportuno che chi coordina e dirige tali organi ne controllasse anche le esternazioni, onde evitare perdite di credibilità.