STP: producono sempre reddito d’impresa?
di Goffredo Giordano di MpO Partners“… il processo di aggregazione … costituisce un passaggio quasi obbligato per gli studi professionali che vogliono prontamente rispondere al cambiamento dell’ambiente. Il cliente, sempre più esigente, richiede servizi sempre più specializzati e non sempre un singolo professionista … è in grado di offrire risposte compiute e mirate.
La sfida all’aggregazione professionale, come leva strategica competitiva di successo, tesa a trovare nuovi business e/o a consolidare quelli esistenti, richiede sicuramente un diverso atteggiamento al cambiamento; un atteggiamento di tipo proattivo, volto a cogliere tutte le opportunità, alimentando un percorso di crescita dello studio professionale.”. Queste sono le conclusioni alle quali giunge lo studio della Fondazione nazionale dei commercialisti sul “Processo di aggregazione e la digitalizzazione negli studi professionali”.
Abbiamo già avuto modo di evidenziare che la propensione del professionista ad esercitare individualmente la sua attività sta riscontrando sempre maggiori ostacoli. Tutto ciò si traduce in una spinta alle aggregazioni tra professionisti (fortemente penalizzata dalla normativa fiscale vigente così come già evidenziato in un nostro contributo) per costituire nuove entità giuridiche come, ad esempio, una Società tra Professionisti.
Come è ben noto la legge istitutiva delle Società tra Professionisti “STP” è la Legge 183/2011, il cui art. 10, al comma 3, dispone che “E’ consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile.”
Il dato normativo richiamato prevede quindi che solo i professionisti iscritti ad un ordine professionale possano dar vita ad una delle seguenti società:
- Società di persone;
- Società di capitali;
- Cooperativa (costituite da un numero di soci non inferiore a tre).
Ai fini fiscali e dell’inquadramento dei redditi prodotti da tali società, dopo copiosa e contrastante dottrina e giurisprudenza, è intervenuta l’Amministrazione Finanziaria (cfr. anche le risoluzioni 107 e 125 del dicembre 2018), la quale ha precisato che il reddito prodotto dalle STP è da considerarsi reddito d’impresa così come previsto dagli articoli 6, comma 3 e 81 del T.U.I.R. con la conseguente applicazione del principio di competenza e non quello di cassa (tipico delle attività professionali).
Questione chiusa? Sembrerebbe di no!
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 7407/2021) ritorna sull’argomento relativo alla classificazione dei redditi prodotti dalla Società tra Professionisti.
Il tutto ha origine dalla richiesta di uno studio legale (organizzato sotto forma di S.t.p.r.l.) di restituzione della somma trattenuta da un cliente (una compagnia assicurativa per la quale lo studio aveva seguito una transazione) a titolo di ritenuta d’acconto.
Lo studio legale fonda la sua richiesta in considerazione del fatto che per il “principio di attrazione” il reddito della s.t.p.r.l. deve considerarsi quale reddito di impresa da non assoggettare, quindi, a ritenuta d’acconto.
Entrambe i gradi di giudizio vedono lo studio soccombente in quanto affermano che “al reddito prodotto dallo studio legale, ancorché lo stesso fosse costituito in forma societaria, si applichi la disciplina di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917” la quale prevede che “le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l’atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione”
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