29 Giugno 2016

Strategie e condizioni economiche rilevanti nel transfer pricing

di Fabio Landuzzi
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Accade talvolta che nell’ambito delle verifiche fiscali aventi per oggetto i prezzi di trasferimento applicati nelle transazioni compiute fra parti correlate – articolo 110, comma 7, del Tuir – vengano sollevate contestazioni aventi per oggetto una singola transazione che, osservata nella sua individualità, produce un risultato inferiore rispetto a quello che sarebbe altrimenti ritenuto congruo, od addirittura un margine negativo.

Prescindendo ovviamente dalle situazioni in cui vi siano altri sintomi od indicatori di vere patologie della transazione, questa situazione non è di per sé tale, e soprattutto non lo è in modo acritico ed automatico, da determinare l’esposizione dell’impresa che realizza la vendita a contestazioni fiscali che si sostanziano nell’accertamento di un maggior valore normale della transazione e quindi di un maggior profitto imponibile.

A questo riguardo, come esemplificato nel caso che ha costituito oggetto della sentenza n. 56 del 9 maggio 2013 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, è necessario considerare in modo opportuno, sia le strategie perseguite dall’impresa, sia le condizioni economiche in cui la transazione controllata ha avuto esecuzione.

In particolare, il caso di specie che è assai istruttivo in merito al tema qui affrontato, riguardava la vendita di un composto chimico effettuata da parte di un’impresa di produzione italiana ad altre imprese appartenenti allo stesso gruppo. Il prezzo di vendita di questo prodotto si era nel tempo ridotto sino a non consentire più la copertura del costo pieno di produzione, e quindi determinava un apparente margine negativo per l’impresa italiana. La fattispecie, colta nella sua individualità, era stata quindi oggetto di rilievo da parte dei verificatori i quali avevano applicato in modo automatico un criterio di cost plus per la determinazione di quello che, a loro avviso, sarebbe stato il valore normale della transazione se questa fosse stata eseguita fra parti indipendenti.

Queste le considerazioni difensive che sono state avallate dai Giudici milanesi e che appaiono estremamente istruttive per un’analisi obiettiva di casi tutt’altro che infrequenti nella realtà delle imprese.

  • In primo luogo, la vendita del prodotto in verifica risentiva fortemente delle oscillazioni del rapporto di cambio Euro / Dollaro, il cui onere non poteva essere automaticamente traslato sul compratore mediante un diretto incremento del prezzo di vendita.
  • Inoltre, dal punto di vista metodologico, non era corretto applicare acriticamente un metodo di cost plus per testate la “correttezza” del prezzo di vendita, in quanto era dimostrato che lo stesso prodotto aveva formato oggetto di offerte di vendita rivolte alle consociate estere dell’impresa italiana da parte di fornitori terzi asiatici indipendenti a listini inferiori rispetto a quelli praticati dalla società italiana.
  • L’incremento dei costi fissi di gestione, unitamente alle condizioni economiche negative che avevano particolarmente colpito quel prodotto, aveva sì impedito di conseguire margini di profitto per quella referenza, ma la società era riuscita in ogni caso a conseguire un profitto complessivo come poteva ricavarsi dal suo bilancio annuale. Tale fattore era quindi del tutto meritevole di attenzione, in quanto anche le Linee Guida Ocse sui prezzi di trasferimento riconoscono all’impresa la facoltà di adottare strategie differenti per i propri prodotti, anche nell’ottica di fronteggiare la concorrenza esterna. Quindi, la strategia di lungo periodo dell’impresa e le condizioni economiche della transazione sono elementi imprescindibili per compiere una obiettiva analisi di transfer pricing.
  • Infine, assume rilevanza di assoluto pregio il cd. “portfolio approach” (di cui al par. 3.10 delle Linee Guida Ocse), ovvero la piena legittimità di un approccio aziendale che, nel determinare i prezzi di vendita dei prodotti, può anche prevedere il sacrificio della marginalità di una o più referenze, al fine di ottenere comunque un adeguato e soddisfacente profitto con riguardo al complessivo portafoglio di prodotti a disposizione.